Amministrativo

Sulle sanzioni relative alla maggiore Imu dovuta a seguito di una rettifica Docfa

Il caso della rettifica della rendita catastale rispetto a quella proposta tramite la procedura DOCFA è stato per lungo tempo oggetto di contenziosi e dibattiti in ambito giurisprudenziale, nella prassi e in dottrina, soprattutto in relazione alla decorrenza della rettifica medesima

di Roberta Pirola e Nicholas Mariani *

Il caso della rettifica della rendita catastale rispetto a quella proposta tramite la procedura DOCFA è stato per lungo tempo oggetto di contenziosi e dibattiti in ambito giurisprudenziale, nella prassi e in dottrina, soprattutto in relazione alla decorrenza della rettifica medesima.

Il Legislatore è intervenuto sul punto, chiarendo che "A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione (…) ai soggetti intestatari della partita" (cfr. art. 74, comma 1, Legge. n. 342/2000 ). Pertanto, nel caso di rendita proposta dal contribuente a mezzo DOCFA, l'eventuale rettifica effettuata dall'Ufficio diviene efficace solo nel momento in cui il contribuente viene reso edotto di tale variazione, per effetto della notifica. Ne consegue che, nel caso in cui la rendita catastale venga fissata ad un ammontare superiore rispetto a quello proposto dal contribuente, il Comune sul quale insiste l'immobile potrà richiedere le maggiori imposte dovute solo a decorrere dall'avvenuta notifica al contribuente.

Come chiarito però dal granitico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, riportato altresì nella recente circolare n. 7/E del 17 marzo 2022 , la notifica della rendita assume efficacia dichiarativa e non costitutiva della medesima. Quindi, il momento in cui l'ente locale può richiedere le maggiori imposte dovute dal contribuente in relazione alla rendita più elevata non coincide con quello dal quale tale rendita rettificata risulta applicabile: l'efficacia della maggiore rendita retroagisce all'epoca della variazione materiale operata dal contribuente (a titolo di esempio, tra le ultime, si veda Cass., Ord. n. 36160 del 23/11/2021 ; Cass., Ord. n. 30894 del 29/10/2021 ; Cass., Ord. n. 17002 del 16/06/2021).

Esemplificando, si consideri un intervento operato su un immobile che abbia comportato la necessaria presentazione di una DOCFA in data 10/06/2020; se l'Agenzia, non condividendo la rendita proposta dal contribuente, avesse notificato al medesimo in data 10/10/2021 un avviso di rettifica di tale rendita proposta, nel caso in cui il contribuente non avesse impugnato tale avviso, la pretesa dell'Ufficio si sarebbe cristallizzata e la rendita così determinata sarebbe divenuta definitiva: in questo modo, il Comune avrebbe potuto, a decorrere dalla data di notifica (10/10/2021), recuperare le maggiori imposte dovute dal contribuente retroattivamente sin dal momento in cui è stata operata la variazione, ovverosia dal 10/06/2020.

Più dibattuto è il tema dell'applicabilità delle sanzioni fin dalla data di presentazione della DOCFA, ovvero dalla data della notifica.

Nella pratica si registra un approccio differente fra le diverse amministrazioni comunali in tema di sanzioni: infatti, mentre alcuni Comuni non ritengono dovute le sanzioni sulle maggiori imposte derivanti dalla rettifica della rendita catastale, altri enti locali provvedono all'irrogazione delle sanzioni per omesso o insufficiente versamento ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Ad avviso di chi scrive, nella fattispecie in esame le sanzioni non risultano dovute dal contribuente, nell'incertezza della norma, per due ordini di ragioni: in primo luogo, il terzo comma dell' art. 74 della L. n. 342/2000 sopra citato, in relazione alle rendite attribuite o modificate prima del 1° gennaio 2000 e non ancora notificate, prevedeva per gli enti locali la possibilità di emettere appositi avvisi di accertamento entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme dei tributi locali al fine di recuperare "l'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita". Siffatta previsione, riferita alla sola differenza d'imposta (e non anche alle sanzioni), sebbene non esplicitamente prevista al primo comma per le rendite attribuite o modificate a partire dal 1° gennaio 2000, non può che esprimere, come già osservato in dottrina, un principio di valenza generale, applicabile anche per le modifiche intervenute successivamente a tale data, ciò anche in relazione al fatto che il primo comma ha introdotto un'ulteriore cautela a favore del contribuente, prevedendo che la rendita risulta efficace solo al momento della notifica da parte del competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

In secondo luogo, non si rinviene, nel caso in esame, l'elemento soggettivo di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 richiesto dalla normativa tributaria per l'applicazione delle sanzioni. Secondo la procedura, infatti, il contribuente versa i tributi locali sulla base della rendita proposta tramite DOCFA che risulta efficace fino al momento dell'eventuale rettifica operata dall'Agenzia delle Entrate. Solo a decorrere da tale rettifica (n.d.a. leggesi: notifica) il contribuente, informato della maggiore rendita attribuita, potrà (dovrà) versare le maggiori imposte dovute e, solo con riferimento all'imposta relativa al periodo successivo alla notifica, dovranno essere applicate le sanzioni.

L'adozione di una diversa linea interpretativa, secondo cui risultano applicabili le sanzioni per insufficiente versamento sulla differenza d'imposta, a far data dalla presentazione della DOCFA, porterebbe a concludere per l'automatica punibilità della minore rendita attribuita attraverso la procedura DOCFA, da cui conseguono le minori imposte versate medio tempore dal contribuente: tale interpretazione risulterebbe in contrasto con quanto affermato dall'indirizzo univoco della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la procedura DOCFA risulta caratterizzata da una natura fortemente partecipativa (inter alia, Cass., Ord. n. 19135 del 06/07/2021; Cass., Ord. n. 3111 del 09/02/2021 ).

Vale la pena inoltre di osservare come nel caso in cui si ritenessero dovute le sanzioni nel caso in esame, considerata la natura ordinatoria e non perentoria del termine di un anno a disposizione dell'Ufficio per rettificare la rendita proposta dal contribuente tramite DOCFA, la medesima rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria in un diverso frangente temporale porterebbe all'assurda conclusione che un contribuente potrebbe essere inciso di un maggior ammontare di sanzioni (calcolate su un arco di tempo più esteso) rispetto alla medesima condotta tenuta da un altro soggetto, in funzione della proattività dell'Amministrazione nel rettificare la rendita.

Ciò è ovviamente insostenibile in quanto lederebbe il principio costituzionalmente garantito dell'uguaglianza, oltre che il principio generale, immanente nella normativa tributaria, della tutela dell'affidamento e della buona fede.

*a cura di Roberta Pirola - Partner, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati e Nicholas Mariani - Associate, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

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