Sospensione condizionale della pena illegittima, sì alla revoca in sede esecutiva
Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 36460 depositata oggi, affermando un principio di diritto
Il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena illegittimamente accordata. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 36460 depositata oggi, affermando un principio di diritto e respingendo il ricorso dell’imputato.
La sospensione era stata applicata in primo grado in assenza del certificato del casellario giudiziale aggiornato, il che aveva impedito al giudice di avvedersi che non avrebbe potuto essere concessa per via delle precedenti cinque sentenze di condanna, per le quali tra l’altro aveva ottenuto già la sospensione condizionale in due occasioni. Il certificato aggiornato era invece agli atti del fascicolo del giudizio di appello. Il giudice dell’esecuzione ha però osservato che nel giudizio di secondo grado la questione non era stata posta, il Pm non aveva sollecitato il provvedimento di revoca. Nessun ostacolo, dunque, concludeva “si è pertanto frapposto all’esercizio del potere di revoca che l’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell’esecuzione anche per l’ipotesi in cui la sospensione condizionale sia stata concessa illegittimamente in presenza di condizioni ostative non rilevate”.
Contro questa decisione l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, affermando che doveva applicarsi il diverso principio (Sez. U., n. 37435 del 23 aprile 2015) per cui al giudice dell’esecuzione non è consentita la revoca della sospensione condizionale della pena quando le cause ostative alla concessione erano documentalmente note al giudice della cognizione.
La Prima sezione civile, rilevando l’esistenza di un contrasto, ha rimesso la questione alle S.U. che, al termine di una lunga dissertazione, l’hanno risolta affermando il seguente principio di diritto: “è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’articolo 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l’impugnazione”.
Il ricorso è stato così dichiarato infondato. Nell’ordinanza impugnata, infatti, spiega la decisione, “è ben messo in evidenza che al giudice di appello non è stata devoluta la cognizione del punto relativo alla sospensione condizionale della pena e lo stesso ricorrente nell’esposizione del motivo ha ricordato che il pubblico ministero non aveva proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado che aveva illegittimamente concesso il beneficio”. “Se, pertanto – prosegue -, il punto della sospensione condizionale non ha formato l’oggetto della devoluzione, il fatto che agli atti del fascicolo del giudice di appello vi fosse attestazione documentale dei precedenti ostativi alla concessione non ha determinato alcuna preclusione all’intervento revocatorio del giudice dell’esecuzione, perché il giudice di appello non aveva cognizione del punto e non ha espresso conseguentemente alcuna valutazione, nemmeno implicita”.