Civile

Sospensione feriale dei termini processuali, attenzione ai pagamenti

Alla cassa pausa di agosto non cumulabile quando c'è un termine preciso

di Laura Ambrosi

Da domenica 1° agosto e fino al 31 agosto scatta la sospensione feriale dei termini processuali.

L’articolo 1 della legge 742/69 prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, con la conseguenza che nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni compresi in questo arco temporale. Si tratta però di una sospensione che riguarda tutti (o quasi) i rapporti giurisdizionali e non vale in via generalizzata per i termini di pagamento degli atti impositivi.

In linea di massima, infatti, se l’atto prevede il pagamento «entro il termine per proporre ricorso», si può cumulare il mese di agosto ai 60 giorni previsti ordinariamente.

Nella diversa ipotesi in cui sia previsto un termine specifico (ad esempio 30 giorni o 60 giorni), il periodo feriale non va considerato e il calcolo va eseguito a giorni di calendario.

La sospensione nel processo tributario ha valenza sia per la notifica dell’atto alla controparte (ricorso, appello ecosì via), sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni (costituzione in giudizio, deposito di memorie, documenti e così via). È però necessario verificare la norma poiché talvolta richiede un calcolo a giorni, talvolta invece, a mesi.

Il termine per impugnare un atto impositivo o una sentenza notificata è di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica. Se in tale termine è compreso il mese di agosto, la scadenza slitta di 31 giorni.

La sospensione vale per l’impugnazione di tutti gli atti tributari, comprese le cartelle di pagamento. La Cassazione ha chiarito che il ricorso contro la cartella di pagamento tributaria (sentenza 23049/2015) e anche contro il preavviso di fermo (sentenza 6349/2016) è soggetto alla generale sospensione feriale dei termini processuali. Per gli atti soggetti a mediazione si considera la sospensione e pertanto dopo la notifica del ricorso all’ente impositore, ai 90 giorni previsti per la fase di reclamo, vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione. Anche per la costituzione in giudizio, per la quale sono previsti 30 giorni, va considerata la sospensione feriale.

Per l’impugnazione delle sentenze non notificate è previsto il termine di sei mesi dal deposito (cosiddetto termine lungo), considerando il mese a prescindere dal numero di giorni che lo compongono. Così, ad esempio, per una sentenza depositata il 16 aprile 2019 il termine di impugnazione è il 16 novembre 2019 (ossia sei mesi, quindi 16 ottobre + 31 giorni).

Il calcolo a ritroso

Il periodo di sospensione vale anche per i termini a “ritroso”, ossia quando la scadenza va calcolata in un determinato numero di giorni prima di un evento. Il caso più frequente riguarda il deposito di memorie e/o documenti per i quali la scadenza va calcolata dalla data dell’udienza.

È prevista una speciale “pausa estiva” per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 36-bis Dpr 600/73 e 54-bis Dpr 633/72), dei controlli formali (articolo 36-ter Dpr 600/73) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Sono, infatti, sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per beneficiare della riduzione delle sanzioni.

In materia tributaria, i termini per impugnare sono sospesi per 90 giorni nel caso in cui, ricevuto l’atto, il contribuente, entro i successivi 60 giorni, presenti istanza di adesione. Il legislatore ha previsto (Dl 193/16) il cumulo di questi termini con la sospensione feriale.

Tale intervento si era reso necessario a seguito di un orientamento di legittimità che negava il cumulo tra le due sospensioni.

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