Sospensione patente senza raddoppi se l’auto è in comunione dei beni
Non si applica il deterrente previsto per cui vuoleevitare la confisca del mezzo
Se il veicolo è intestato alla moglie ma la coppia è in regime di comunione dei beni, la sanzione accessoria della sospensione della patente, nel caso di guida in stato di ebbrezza oltre la soglia di 1,5 g/l, non può essere raddoppiata. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 28173 depositata il 23 luglio, che fa chiarezza sulla nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. La nozione è alla base della previsione del raddoppio della sospensione della patente.
L’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada prevede infatti che la sospensione della patente tra un minimo di due anni e un massimo di quattro (periodo raddoppiato rispetto alla sanzione ordinaria) venga sempre applicata al caso di guida in stato di ebbrezza più grave (cioè oltre 1,5 g/l) se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. In questo caso, non scatta la confisca del mezzo che normalmente è prevista per l’ebbrezza oltre gli 1,5 g/l e quindi ci sarebbe chi guiderebbe un veicolo altrui proprio per evitare la confisca.
Secondo la Cassazione, l’appartenenza del bene va intesa come concreto dominio su esso, a prescindere da chi ne sia formalmente il proprietario. Nel caso in questione, c’era un’auto intestata alla moglie ma acquistata nell’ambito del regime di comunione dei beni con il marito trasgressore. Di qui il dominio di questi sulla cosa (che diventa confiscabile) e la sospensione non raddoppiata della patente.
La Corte era già intervenuta nei casi di veicoli aziendali, escludendo che l’intestazione alla società dell’auto possa ritenersi fittizia anche se il socio la utilizza fuori dall’orario di lavoro (quarta sezione penale, sentenza del 2 luglio 2019 ,n. 38579). Tutto ruota ancora una volta attorno all’appartenenza del veicolo a persona estranea al reato: il dominio sulla cosa può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. Sono esclusi quindi soltanto i mezzi presi a noleggio o prestati occasionalmente da parenti o amici.
Se però il conducente decide di sostituire le sanzioni penali dell’ammenda e dell’arresto con la sanzione del lavoro di pubblica utilità il mezzo non potrà essere confiscato, ma la sospensione della patente risulterà comunque doppia rispetto a chi guidi un mezzo proprio. La questione di legittimità della norma era già stata sollevata innanzi alla Corte costituzionale che però l’aveva rigettata, ritenendo che le scelte sanzionatorie sono discrezionali e possono essere sindacate solo in termini di manifesta irrazionalità, esclusa nel caso di specie.