Spaccio di droga leggera, attenuante della lieve entità non esclusa dal numero di dosi
Non va negata in radice la possibilità di riconoscere l’attenuante della lieve entità per lo spaccio di marijuana e cannabis anche in caso il reato sia stato commesso in prossimità di un luogo frequentato da giovani, ossia una palestra, come nel caso concreto. La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 14690/2024 - ha accolto in parte il ricorso dell’imputato a cui il tribunale non aveva contestato l’aggravante relativa al luogo di commissione del delito - in quanto consumato in prossimità di spazi abitualmente frequentati anche da minori - ma a cui non era stata però riconosciuta l’attenuante della lieve entità per l’alto numero di dosi preparate anche se a fronte di un basso dato ponderale della droga leggera rinvenuta (34 grammi) e il non alto principio attivo rinvenuto nella sostanza.
Quindi la Cassazione rinvia al giudice di merito affinché in base agli elementi indicati dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza valuti il ricorrere o meno dell’attenuante invocata dal ricorrente. In effetti, la Cassazione non ha ravvisato un ostacolo insormontabile al riconoscimento dell’attenuante la circostanza che la marijuana e la cannabis rinvenute fossero confezionate in ben 129 dosi singole detenute dal ricorrente a fini di cessione e nei pressi di una palestra.
Chiarisce la sentenza di legittimità che al fine di ammettere o di escludere l’ipotesi attenuata del reato previsto dall’articolo 73 del Dpr 309/1990 (comma 5) il giudice di merito deve dimostrare di aver valutato alcuni elementi della condotta illecita posta in essere: modi, mezzi, quantità, qualità e purezza della sostanza stupefacente. In assenza di valutazione di tali criteri a sostegno del giudizio che esclude la lieve entità del fatto la decisione è illegittima o per così dire incompleta.