Comunitario e Internazionale

Specializzazioni mediche da remunerare se iniziate nel 1982 e proseguite oltre il 31 dicembre dello stesso anno

La Cgue illustra all'Italia le regole per pagare la formazione dei medici in maniera appropriata a fronte del recepimento tardivo

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di Paola Rossi

L'Italia è obbligata a pagare la specializzazione ai medici che abbiano iniziato la formazione prima dell'entrata in vigore e oltre la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 82/76/Cee, che ha previsto tale remunerazione. Quindi prima del 29 gennaio 1982 e oltre il 31 dicembre dello stesso anno. E sia nel caso che si tratti di formazione a tempo pieno o parziale. La remunerazione del periodo di specializzazione per chi rientra in tale perimetro temporale verrà riconosciuta quindi a partire dal 1° gennaio 1983 (primo giorno successivo alla scadenza per il recepimento) e fino alla conclusione dell'intero periodo di formazione. Il riconoscimento economico non è quantificato in cifre, ma è indicato dalla Cgue come in misura appropriata. Queste le affermazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea contenute nella sentenza sulla causa C-590/20.

Il rinvio della Cassazione italiana
La Cassazione ha chiesto alla Cgue di fornire la corretta interpetazione della direttiva 82/76/Cee sul "reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico" e della direttiva 75/363/Cee di "coordinamento delle disposizioni normative concernenti l'attività del medico".
La direttiva 82/76/Cee è la normativa comunitaria che ha previsto l'obbligo di assicurare un'adeguata remunerazione ai medici specializzandi e l'Italia ne ha effettuato il recepimento circa 9 anni in ritardo rispetto al proprio obbligo di adeguamento: infatti solo il 3 agosto 1991 è entrato in vigore il Dlsg 257 mentre il termine di scadenza dell'adempimento statale era fissato dalla direttiva al 31 dicembre 1982.

Diritti self-executing
Il rinvio pregiudiziale ha avuto origine da una causa intentata da alcuni medici (ormai già "specializzati") nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministro dell'Economia e delle Finanze, del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del ministero della Salute.
I medici domandavano il pagamento di una remunerazione appropriata per il periodo della loro formazione medica specialistica, iniziata nel 1982 o negli anni successivi. Gli attori domandavano anche il risarcimento del danno patito per il ritardo italiano nel recepimento, che ritenevano non solo tardivo, ma anche inadeguato.
In particolare il giudice del rinvio pregiudiziale, la Corte di cassazione, ha domandato alla Cgue di delimitare l'ambito temporale di applicazione della direttiva 82/76/Cee.
Il quesito era mirato proprio a chiarire se i medici che hanno seguito un corso di specializzazione, iniziato prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva) abbiano o meno diritto, sulla base del diritto dell'Unione, ad una remunerazione per tale formazione.
In effetti, i diritti previsti dalle norme comunitarie sono da queste sufficientemente delineati e attribuiscono diritti individuali che sono azionabili davanti ai giudici nazionali anche in assenza di recepimento nell'ordinamento statale o per il periodo tra la scadenza e l'adempimento dell'obbligo di trasposizione che grava sugli Stati membri dell'Unione europea.

L'interpretazione della Cgue
La Cgue richiama la propria giurisprudenza con cui si afferma che la formazione specialistica dei medici iniziata nel corso del 1982 e continuata fino al 1990 deve essere oggetto di remunerazione appropriata e che i pagamenti decorrono dal 1° gennaio 1983 (data ultima per la trasposizione della direttiva nei diritti nazionali) sino al termine del periodo di formazione. Cioè dalla data in cui, se lo Stato avesse operato il recepimento nei termini, essi avrebbero avuto il riconoscimento previsto dalle norme comunitarie a un'appropriata remunerazione del loro periodo di formazione specialistica.

Condizioni per riconoscere il danno
In ordine alla possibilità per i medici italiani in causa di ottenere un'adeguata riparazione del danno subito in conseguenza della tardiva trasposizione della direttiva 82/76, precisa la Corte che gli Stati membri sono obbligati a risarcire i danni causati ai privati in ragione dalla mancata o tardiva trasposizione del diritto dell'Unione, quando tre condizioni siano soddisfatte:
1) la regola violata conferisca ai singoli un diritto dal contenuto identificato;
2) la violazione sia sufficientemente caratterizzata;
3) esista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno.

Specializzazioni che danno il diritto
Ogni formazione medica specializzata, sia a tempo pieno che a tempo parziale, iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza del termine per la sua trasposizione deve essere oggetto di remunerazione appropriata per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1983 sino al termine della formazione.
Tutto ciò però a condizione che si tratti di una specialità medica comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due di loro.

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