Civile

Spese processuali, la Cassazione si limita a verificare il divieto di accollo a chi vince

Il giudice di merito esercita un potere discrezionale, per questo sindacabile solo in assenza di motivazione per violazione di legge

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di Paola Rossi

Solo la parte interamente vittoriosa nel processo non si accolla le spese. Ma in caso di vittoria parziale il giudice può decidere la suddivisione delle spese di lite, compresa la compensazione totale o solo parziale di esse. La Corte di cassazione ha perciò respinto, con la sentenza n. 7149/2021 il ricorso della Provincia che contestava la suddivisione delle spese di lite stabilita dal giudice che, secondo la ricorrente, non era parametrata alla condanna subita in secondo grado (in sede di opposizione alla stima) di corrispondere alla parte privata il 25% in più dell'indennità di espropriazione fissata dall'ente territoriale.

Cioè, spiega la Cassazione, se la parte risulta soccombente parzialmente il giudice non è vincolato, nel porre le spese a carico delle parti, al rispetto aritmetico della quota di quanto non ottenuto rispetto a quanto richiesto. Infatti, in via generale, in caso di soccombenza reciproca parziale possono sussistere motivi gravi e comportamenti processuali scorretti in base ai quali il giudice può disporre maggiori oneri per una parte rispetto all'altra e non è vincolato al solo mero dato quantitativo della pretesa agita nel processo.

In materia di calcolo per la liquidazione degli onorari e l'applicazione del relativo scaglione tariffario la Cassazione rigetta l'argomento della Provincia che li avrebbe pretesi parametrati alla differenza tra l'indennità proposta e quella decisa in giudizio. E, chiarisce la sentenza che il valore di riferimento per tale liquidazione è la somma effettivamente riconosciuta e non quella domandata, che fa stato invece nel caso di totale rigetto.

La Cassazione, infine, precisa che le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, essendo sostenute a fini di giustizia, possono essere compensate anche in caso di totale vittoria di una delle parti. Non certo totalmente a carico di chi ha avuto piena ragione in giudizio.

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