Lavoro

Spoil system solo per i dirigenti apicali

La Cassazione, sentenza n. 15971 depositata oggi, chiarisce che è necessario verificare se l’ufficio, da un punto di vista organizzativo, può considerarsi di vertice e del tutto autonomo dalle altre strutture

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Arrivano i chiarimenti della Cassazione sullo spoil system nel pubblico impiego. Per la Sezione Lavoro, sentenza n. 15971 depositata oggi, per applicare la relativa normativa che prevede anche la revoca dell’incarico al cambio di maggioranza, bisogna guardare al dato “formale” contenuto nel contratto ma anche se il preposto sia o meno alla guida di un ufficio apicale, intendendosi per tale una struttura del tutto “autonoma” dalle altre, non essendo invece sufficiente scandagliare i “poteri” conferiti in concreto.

È stato così accolto il ricorso di una donna che aveva sottoscritto nel 2003, con la Regione Calabria, un contratto di dirigente di settore della durata di tre anni. Nel 2005, poi, la nuova Giunta lo aveva dichiarato decaduto insieme agli altri incarichi dirigenziali. Proposto ricorso, prima il Tribunale di Catanzaro e poi la Corte di appello lo hanno rigettato.

Contro questa decisione, la manager pubblica ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la corte territoriale aveva sbagliato nel ritenere che fosse una “dirigente generale”, in quanto era stata sempre “sottoposta al dirigente di dipartimento quale dirigente generale”. Ella, dunque, era una “dirigente di settore” benché nominata direttamente dal Presidente della Giunta regionale.

Per la Suprema corte il ricorso è fondato. In Calabria, ricorda la decisione, i dirigenti apicali ai quali si applica la normativa sullo spoil system sono solo i dirigenti preposti ai dipartimenti. Mentre la circostanza che il contratto richiamasse l’articolo 16, comma 1, Dlgs n. 165 del 2001, che individua le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali statali, “non è dirimente in quanto il presupposto dell’applicazione dello spoil system è il carattere apicale del dirigente interessato” mentre nel caso è stato accertato che la lavoratrice era “sempre formalmente, sottoposta al competente dirigente di dipartimento”.

Per superare il dato formale, dunque, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare “non tanto se la dirigente avesse in concreto i poteri propri dell’apicale, ma, soprattutto, se essa fosse stata posta a capo di una struttura che, da un punto di vista organizzativo, avesse le stesse caratteristiche di un Dipartimento, in modo da distinguersi, per la sua totale autonomia, dai Dipartimenti ufficialmente esistenti e da aggiungersi ad essi”. Solo a queste condizioni, prosegue la sentenza, i poteri eventualmente assegnati alla ricorrente avrebbero potuto condurre ad una sua equiparazione a un dirigente apicale. Per quanto concerne la nomina da parte del presidente, poi, la normativa regionale vigente prevedeva che il conferimento diretto di incarichi dirigenziali riguardasse sia i dirigenti di settore sia quelli generali.

In definitiva, per la Suprema corte va affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’applicazione della normativa sul c.d. spoil system, la natura apicale dell’incarico conferito con contratto a un dirigente va valutata tenendo conto, in linea di principio, della qualificazione formale di tale incarico contenuta nel contratto medesimo, senza che rilevi di per sé il semplice richiamo dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale individua le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali statali, pur se in astratto incompatibile con la menzionata qualificazione. Per superare il dato formale, dal quale, comunque, occorre partire, è necessario verificare non tanto i poteri attribuiti al detto dirigente in concreto, ma se egli sia stato posto a capo di una struttura che, da un punto di vista organizzativo, abbia le stesse caratteristiche di un ufficio apicale, in modo da distinguersi e aggiungersi, per la sua totale autonomia, a quelli già esistenti”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©