Penale

Stalking in due “tranche”? Non è un unico reato ma scatta la recidiva

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di Patrizia Maciocchi

Non può “contare” sul riconoscimento di un unico reato il marito che fa stalking nei confronti della moglie in due tranche: prima della riconciliazione con convivenza e dopo una nuova rottura del rapporto: la ripresa per gli atti persecutori fa scattare la recidiva. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 18629 del 14 aprile scorso. I giudici della V sezione respingono il ricorso di un ex marito che, non rassegnandosi alla fine del rapporto aveva messo in atto il classico “repertorio” dello stalker: appostamenti, con scenate sul posto di lavoro dell' ex, telefonate continue e messaggi, a contenuto ingiurioso a tutte le ore del giorno e della notte, oltre a minacce estese anche al suocero. Il tutto gli era valso una condanna per stalking su patteggiamento. Ma come a volte, purtroppo, accade la moglie aveva “perdonato” si era rappacificata con l'ex e aveva instaurato con lui una nuova convivenza durata 15 mesi. Alla nuova rottura l'uomo aveva reagito nello stesso modo violento rinnovando le azioni persecutorie. Per lui era scattata l'aggravante della recidiva. Una condanna più severa che la difesa considera ingiusta. Secondo il ricorrente, infatti, la mera ricaduta per un reato della stessa indole andava considerato unito dal vincolo della continuazione in quanto espressione di uno stesso disegno criminoso, che si era manifestato in tutte le sue condotte illecite: convincere la moglie a evitare la separazione e il distacco dal figlio minore di lei. La Corte d'Appello, invece, aveva letto il suo comportamento reiterato come l'espressione di una più intensa capacità criminale, piuttosto che come la manifestazione di un momento di particolare instabilità “emozionale e psicologica” . Per la Suprema corte però hanno ragione i giudici di merito il cui accertamento, riguardo all' esclusione di un unico reato non è censurabile. Corretta la recidiva dunque in virtù della straordinaria serie di condotte persecutorie poste in essere in due diversi periodi, segnali della recrudescenza di una capacità criminale specifica e di una determinazione persecutoria allarmante perché “insensibile anche agli effetti deterrenti dei precedenti interventi giudiziari”.

Corte di cassazione – Sezione V – Sentenza 14 aprile 2017 n.18629

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