Penale

Stalking, l'obbligo di partecipare a corsi di recupero per ottenere la sospensione condizionale non è retroattivo

Il beneficio sulla pena non può essere subordinato a norma sostanziale non ancora in vigore alla data della sentenza di I grado

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di Paola Rossi

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'ex marito, condannato per atti persecutori, dove contestava la decisione del giudice di appello che aveva sottoposto la sospensione condizionale della pena, già riconosciuta in I grado, alla circostanza che l'imputato prendesse parte a specifici corsi di recupero presso un ente accreditato. In base alla legge penale per alcuni reati, tra cui quello di stalking, il percorso di recupero è condizione obbligatoria cui viene subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. Condizione che quindi il giudice è tenuto ad applicare ex lege. La norma viene definita, dalla sentenza n. 329/2022 della Cassazione, di natura sostanziale non può essere applicata a fatti precedenti la sua entrata in vigore. A meno che la sua applicazione non avesse comportato per l'imputato un trattamento di maggior favore. Ciò che evidentemente non è nel caso specifico.

La precondizione
La previsione di far dipendere da tale precondizione il beneficio della sospensione condizionale della pena - per chi sia stato riconosciuto colpevole di stalking - è in vigore dal 9 agosto 2019.
E tale precondizione non è applicabile ai reati consumati precedentemente a tale data in quanto disposizione di maggior rigore. La norma, infatti, punta a "neutralizzare" la pena solo ed esclusivamente a chi dimostri l'impegno a superare la propria situazione o tendenza a commettere atti persecutori.

La partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati è stata stabilita dall'articolo 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69.

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