Penale

Stato di ebbrezza: seconda prova irrilevante per il malfunzionamento dell'etilometro

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di Domenico Carola

I giudici della VIII sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4573 del 31 gennaio 2017, ricordano come sia normale che la seconda delle due prove effettuate con l'etilometro possa dare come esito un'alcolemia maggiore della prima, per cui questo è irrilevante come dimostrazione di un malfunzionamento dell'apparecchio. Tale malfunzionamento deve essere sempre provato da chi intenda disconoscere i risultati delle misurazioni effettuate con un apparecchio debitamente omologato.

Il fatto - Un automobilista propone ricorso avverso la sentenza che ha confermato nei suoi confronti il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'articolo 186, comma secondo, lettera c) del codice della strada. Motivo del ricorso è afferente l'attendibilità degli esiti dell'alcoltest, con il quale veniva rilevato nel corso della seconda misurazione un tasso alcolemico maggiore di quello osservato nella prima.

La decisione - Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile. Infatti, secondo la Suprema Corte la sentenza è in linea con il consolidato giurisprudenziale: «Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio». Poiché tale prova di malfunzionamento non è stata fornita dal ricorrente ed il giudicante ha correttamente sottolineato che è un fatto notorio che la curva di assorbimento dell'alcol etilico raggiunga il picco nel giro di un'ora dal momento dell'ultima assunzione di alcool, il ricorso è dichiarato inammissibile: la doglianza afferente asseriti vizi di funzionamento dell'etilometro è improponibile.

Corte di Cassazione – Sezione VII – Sentenza 31 gennaio 2018 n. 4573

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