Stop indennità di disoccupazione se il lavoro autonomo non è comunicato all’Inps
La Cassazione con la sentenza n. 34895/2024 ha affermato che la scelta della decadenza in luogo della riduzione spetta solo al Legislatore, con la pronuncia n. 34894 viene precisato che nella vigenza dell’Aspi qualsiasi nuova occupazione subordinata superiore ai sei mesi fa venire meno il requisito della disoccupazione
Ai fini del diritto di percepire l’indennità di disoccupazione la Cassazione rileva che si decade dalla Naspi per l’attività lavorativa autonoma non comunicata all’Inps anche se svolta a partire da un momento precedente la domanda e che - nella vigenza dell’Aspi (vecchio istituto per la disoccupazione) - la decadenza dal diritto all’indennità scatta per il solo superamento del termine di sei mesi di durata di un rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dal superamento o meno del limite reddituale che fa scattare l’imposizione fiscale. Infatti, il minimo reddituale è requisito rilevante solo dal varo della disciplina della nuova Naspi.
Con la sentenza n. 34895/2024 la Cassazione ha respinto definitivamente l’originaria domanda di erogazione della Naspi affermando che la scelta della decadenza in luogo della riduzione - rapportata all’attività autonoma svolta, ma non comunicata - spetta solo al Legislatore. Per cui ha piena rilevanza la circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito se questa non è stata comunicata all’Inps. E anche se era attività autonoma già intrapresa al momento della proposizione della domanda per l’indennità. La Corte esclude che la decadenza dal diritto anche in caso di attività autonoma iniziata in periodo precedente, ma proseguita in contemporaneità alla percezione dell’indennità sia frutto di un’illegittima analogia interpretativa. Non è dunque rilevante soltanto la mancata comunicazione della nuova attività lavorativa intrapresa, ma anche quella già intrapresa al momento della proposizione della domanda.
Con altra sentenza, la n. 34894/2024, la Corte di legittimità ha anche precisato che nella vigenza dell’Aspi qualsiasi nuova occupazione subordinata superiore ai sei mesi fa venire meno il requisito della disoccupazione a prescindere dal superamento o meno del minimo reddituale imponibile. Infatti, solo dal 2015 con il regime Naspi, la nuova indennità, assume rilevanza l’entità del reddito ricavato dalla nuova occupazione. Con la decisione la Cassazione afferma espressamente il principio per cui, nella vigenza del trattamento Aspi, qualsiasi nuova occupazione derivante da contratto di lavoro subordinato, ove superiore a 6 mesi, determina il venir meno della prestazione per mancanza del requisito della disoccupazione, a prescindere dal reddito percepito.