Lavoro

Stretta al regime degli impatriati ma il limite de minimis è a 300.000 euro

Dal 1° gennaio 2024 il massimale generale per gli aiuti de minimis è stato aumentato da 200.000 a 300.000 euro

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di Roberto Bonomi e Stefano Corbara*

Nell’ambito dell’attuazione della legge delega per la revisione del sistema tributario, il Governo ha sensibilmente modificato il regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023, prevedendo criteri di accesso più stringenti e riducendo i benefici ottenibili.

La percentuale di riduzione della base imponibile è stata, infatti, ridotta al 50% (o al 60% in presenza di almeno un figlio minorenne residente in Italia) su un reddito massimo annuale di 600.000 euro e la durata massima del regime limitata a 5 periodi d’imposta. Inoltre, sono stati esclusi dall’agevolazione i redditi d’impresa, riducendo l’ambito di applicazione ai soli redditi da lavoro dipendente o assimilati e a quelli da lavoro autonomo.

Per quanto riguarda le condizioni di accesso, il regime è ora fruibile soltanto dai lavoratori altamente qualificati o specializzati che hanno risieduto all’estero nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia, a condizione che l’attività sia svolta prevalentemente in Italia e che si impegnino a rimanere ivi residenti per almeno quattro periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento, pena la decadenza dai benefici con recupero di quanto già fruito.

Inoltre, è stato previsto un periodo rafforzato di permanenza all’estero qualora si tratti di un trasferimento infragruppo o alle dipendenze dello stesso datore per cui l’impatriato lavorava all’estero o in Italia, prima del suo trasferimento all’estero.

Come anticipato, il regime degli impatriati si applica anche ai lavoratori autonomi. In tal caso, in linea con il passato, l’agevolazione trova applicazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti a livello europeo per gli aiuti de minimis , ovvero quegli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un’impresa unica in un determinato arco di tempo e, pertanto, esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione europea.

Tuttavia, appare rilevante evidenziare che il massimale generale per gli aiuti de minimis è stato recentemente aumentato da 200.000 a 300.000 euro (ad eccezione degli aiuti riconosciuti a imprese operanti nel settore agricolo o della pesca e dell’acquacoltura).

Infatti, il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento (UE) 2023/2831 che ha previsto tale aumento per tenere conto dell’inflazione registrata a partire dal precedente regolamento (UE) 1407/2013, che era entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed è rimasto applicabile fino al 31 dicembre 2023.

Nonostante la nuova norma sugli impatriati sia stata approvata dopo l’approvazione del nuovo regolamento 2023/2831, il comma 7 dell’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023 richiama espressamente il precedente regolamento 1407/2013 non più applicabile (una svista del legislatore?).

Tuttavia, non vi sono particolari ragioni per cui allo stato attuale non si debba fare riferimento al nuovo e maggiore limite di 300.000 euro, da verificare in 3 anni.

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*A cura di Roberto Bonomi - Partner di Withers e Stefano Corbara - Senior Associate di Withers

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