Stupefacenti: lieve entità del piccolo spaccio
Stupefacenti - Spaccio - Piccolo spaccio - Circostanza attenuante comune ex articolo 62, n. 4, c.p. - Lieve entità del fatto - Compatibilità - Condizioni.
In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'articolo 62, n. 4, cod. pen., è compatibile con la lieve entità del delitto, nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla lieve entità di cui al quinto comma dell'articolo 73, T.U. stup.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 20 luglio 2018 n. 34122
Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Presupposti - Valutazione giudiziale.
Il cosiddetto “piccolo spaccio”, di per sé compatibile con la detenzione di dosi di droga “conteggiabili a decine” e non escluso di per sé dal mero profilo della continuatività della condotta, ove mantenuta a quel grado di offensività, rientra nell'ambito di operatività dell'ipotesi attenuata di cui all'articolo 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990. Per converso, anche al di là del quantitativo modesto delle dosi (quindi anche in caso di cessione di una singola dose o di una quantità non accertata), va esclusa l'ipotesi lieve ove risulti che il soggetto disponga di fonti di approvvigionamento certe e stabili o comunque sia in grado di rifornire un vasto mercato ovvero ove risulti la disponibilità da parte del soggetto di un assetto organizzativo complesso o l'utilizzo di peculiari e studiate modalità per agire sfuggendo all'ordinaria azione preventiva, soprattutto quando tali modalità coinvolgano il contributo di più soggetti o implichino il ricorso a strumenti particolari, per l'occultamento o la movimentazione della droga: pertanto, non può riconoscersi il fatto lieve, anche a prescindere dal quantitativo di volta in volta smerciato o detenuto, ove risulti la gestione di una cosiddetto “piazza di spaccio”, che fa leva su un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 15 marzo 2018 n. 11994
Stupefacenti - Carcere - Lieve entità compatibile con il piccolo spaccio - Nozione di lieve entità.
In tema di stupefacenti, il fatto può ritenersi lieve solo quando si versi nell'ipotesi di piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati. In altre parole la lieve entità del fatto sta ad indicare una minima offensività dello stesso; minima offensività che costituisce la risultante del complesso degli elementi indicati dalla disposizione di legge, con l'effetto che quando già uno solo di questi esprime il superamento di quel limite di minima offensività (che va misurato in rapporto all'oggettività giuridica) il quesito in merito alla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'articolo 73, comma 5 T.U. Stup. trova immediata risposta.
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 27 luglio 2017 n. 37533
Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Valutazione complessiva degli elementi dell'azione.
Ai fini del riconoscimento o meno dell'ipotesi del fatto di lieve entità, il giudice è comunque tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati ovvero sia quelli concernenti l'azione che quelli attinenti all'oggetto materiale del reato. In tema di stupefacenti, solo attraverso tale valutazione complessiva della condotta tenuta dall'imputato, il giudice è in grado di valutare in concreto il “piccolo spaccio”, caratterizzato da una minore portata dell'attività dello spacciatore, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 25 novembre 2016 n. 50069
Stupefacenti - Attività illecite - Fatto di lieve entità - Abitualità della condotta - Ostatività - Esclusione - Ragione.
La differenza fra le due ipotesi di reato dell'articolo 73 D.P.R. n. 309/1990, previste rispettivamente nei commi 1 e 5) non attengono al carattere occasionale o abituale dello spaccio, in particolare l'ipotesi minore di cui al comma 5 non è affatto condizionata dalla episodicità dell'attività criminale, come dimostra il fatto che è prevista, nell'articolo 74 dello stesso Dpr, la figura della associazione finalizzata alla commissione di reati di cui all'articolo 73, comma 5. Piuttosto, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'articolo 73 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto “piccolo spaccio”, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a decine. Del resto, se si ritenesse che un reato autonomo, quale è l'articolo 73, comma 5, sussista non per le sue caratteristiche in sé, ma per essere la data condotta singola senza collocarsi in un contesto di condotta «abituale», dovrebbe ritenersi che il comma 1 dell'articolo 73 sia un reato abituale, ricorrendo, invece, il reato di cui al comma 5 a fronte di qualsiasi entità del singolo traffico che non abbia caratteri di abitualità; o, comunque, dovrebbe ritenersi l'ipotesi di cui al comma 1 quale reato eventualmente abituale con il conseguente assorbimento delle ulteriori (pur se numerose e protratte nel tempo) condotte (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva escluso il «fatto lieve» valorizzando solo la circostanza che le condotte di spaccio fossero «abituali»).
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 9 febbraio 2016 n. 5257
Stupefacenti - In genere - Attività di cosiddetto piccolo spaccio - Reato di lieve entità - Configurabilità - Condizioni.
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'articolo 73, D.P.R. n. 309/1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a “decine”.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 15 aprile 2015 n. 15642