Penale

Stupefacenti, reato escluso per il coinquilino se la droga non è rinvenuta negli spazi comuni

Lo ha precisato la corte di Appello di Trento con la sentenze n. 1/2021

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di Andrea Alberto Moramarco

Se viene ritrovata all'interno della camera di una abitazione una rilevante quantità di sostanza stupefacente, il coinquilino del detentore deve essere assolto dall'imputazione ex articolo 73 del Dpr n. 309/1990, a meno che non vi siano elementi, come ad esempio il rinvenimento negli spazi comuni della casa di altra sostanza o di altro materiale atto al confezionamento, tali da far ritenere configurabile una codetenzione. Ad affermarlo è la Corte d'appello di Trento con la sentenza n. 1/2021.

Il caso
La vicenda prende le mosse da un controllo domiciliare nei confronti di due soggetti, all'esito del quale era emersa la disponibilità in capo ad uno di essi di circa 10 grammi di cocaina e vario materiale utile per la preparazione delle dosi, mentre poco più di mille euro in contanti venivano trovati nelle tasche dell'altro. Entrambi finivano a processo ed entrambi venivano condannati per la fattispecie di lieve entità ex articolo 73 comma 5 del Dpr n. 309/1990. L'imputato trovato in possesso della somma di denaro appellava però la decisione di primo grado, ritenendo che non fosse possibile desumere dal mero possesso di denaro un concorso nella detenzione della sostanza stupefacente.

La decisione
I giudici di secondo grado accolgono l'appello e bacchettano il Tribunale per la scarna motivazione della sentenza, dalla quale è difficile cogliere le ragioni del collegamento della sostanza stupefacente ad entrambi i soggetti. Ebbene, la Corte d'appello afferma che non può attribuirsi la codetenzione ai due occupanti dell'alloggio perquisito, in quanto la droga e il restante materiale non è stato rinvenuto in spazi comuni o in ambienti di uso comune. Dalle indagini, infatti, non emergono elementi da cui poter inferire che l'appellante fosse codentetore della droga e neppure che egli «fosse con certezza consapevole della detenzione» della cocaina da parte del suo coinquilino. Né, d'altra parte, può essere utilizzato per collegare la sostanza rinvenuta all'appellante il semplice possesso di una somma di denaro.
Per il Collegio, in definitiva, il dato fattuale «restituisce unicamente il fatto che nella medesima casa dimoravano due soggetti, l'uno dei quali trovato in possesso di droga e di materiale atto al confezionamento di dosi e l'altro di una somma di danaro di una certa consistenza». Pur potendosi «nutrire dubbi sulla provenienza lecita del danaro», chiosa la Corte «ciò di per sé non è sufficiente a ritenere dimostrato che essa costituisse, in tutto o in parte, ricavato di attività di spaccio».

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