SUB-AFFIDAMENTI «MINORI» SENZA SUBAPPALTO
Dai dati forniti sembra che il lavoratore autonomo sia un cottimista (ossia un soggetto che esegue lavorazioni specifiche nell’ambito di un’opera più complessa, con un diverso codice Ateco rispetto a quello della ditta individuale). Al riguardo, il Codice degli appalti pubblici (Dlgs 163/2006) stabilisce - all’articolo 118, comma 11 - che «...è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera». Il regolamento generale (Dpr 2017/2010), all’articolo 170, comma 5, prevede che «...le attività ovunque espletate ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto».In definitiva, devono essere assoggettati al regime di autorizzazione tutti i subappalti di lavori o cottimi, senza alcun discrimine in ordine all’entità percentuale dell’importo o della manodopera, se non inteso come circoscritto all’abbreviazione dei tempi (più brevi per quelli d’importo inferiore a 100.000 euro: 15 giorni invece di 30) connessi agli adempimenti di competenza della stazione appaltante per il rilascio dell’autorizzazione.Si segnala, peraltro, che i singoli sub-affidamenti, purché di ammontare inferiore al 2% del contratto o a 100.000 euro o, qualora d’importo superiore a tali soglie, nel caso in cui il costo della manodopera utilizzata in cantiere sia inferiore al 50% dell’importo del sub-contratto, non sono equiparabili al subappalto (e risultano, quindi, sottratti al regime di autorizzazione).