Successioni, l'azione di riduzione colpisce i premi assicurativi ma non al valore della polizza
In materia di divisione ereditaria, se il de cuius ha stipulato un contratto di assicurazione sulla vita indicando come beneficiari solo alcuni degli eredi legittimari, allora l'azione di riduzione intentata dagli altri coeredi può avere ad oggetto solo il valore nominale dei premi versati e non anche il valore della polizza del contratto. L'assicurazione sulla vita non costituisce, infatti, un atto di liberalità e, dunque, la somma prevista dal contratto non è assoggettabile alle norme sulla riduzione perché non determina un depauperamento del patrimonio del contraente assicurato. Ciò si rinviene, invece, solamente nelle somme versate come premi durante la vita dal de cuius. Questo è quanto affermato dalla sentenza 2834/2014 del Tribunale di Padova.
La vicenda - L'affermazione dei giudici veneti è relativa ad una complessa vicenda successoria in cui i figli del de cuius si erano rivolti all'autorità giudiziaria per procedere alla divisione dell'ingente asse ereditario. In particolare, le sorelle convenivano in giudizio il fratello per far confluire nell'eredità un bene immobile, mentre quest'ultimo chiedeva che ai fini della divisione fosse conteggiata anche la somma che era stata percepita dalle sorelle, indicate dal padre come beneficiarie dell'assicurazione sulla vita da lui stipulata.
Le motivazioni - Il Tribunale non accoglie la domanda del fratello convenuto e cerca di fare chiarezza su questo aspetto molto particolare della vicenda, spiegando quale debba essere la somma oggetto di riduzione. Per i giudici, infatti, in caso di stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita con polizza a favore di solo alcuni degli eredi legittimari, si configura una donazione indiretta, ma la corresponsione dell'indennità in favore dei beneficiari indicati, anche se deriva dal contratto di assicurazione, «non determina un corrispondente depauperamento del patrimonio del contraente assicurato, per cui non può ritenersi costituire oggetto di un atto di liberalità» assoggettabile alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. L'unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del de cuius è costituito dal versamento dei premi assicurativi e, pertanto, solo tali somme possono considerarsi «oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario», con la conseguenza dell'assoggettabilità all'azione di riduzione.
Tribunale di Padova - Sezione I civile - Sentenza 19 settembre 2014 n. 2834