Civile

Sulla compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni può intervenire le Cassazione

Ma il sindacato di legittimità non può giungere sino a misurare gravità ed eccezionalità, al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata

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di Mario Finocchiaro

La compensazione delle spese legali, in difetto di soccombenza reciproca, per gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, Cpc come riformulato dalla legge n. 69 del 2009 (ratione temporis applicabile), riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Della sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni può essere chiamato a conoscere il giudice della legittimità e ove il giudice del merito si fosse limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare gravità ed eccezionalità, al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata. Questo il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla sezione II della Cassazione con la sentenza 16 maggio 2022 n. 15495.

I precedenti
Sulla questione specifica, sostanzialmente conforme, sulla prima parte della massima, e, in particolare per l'affermazione che ai sensi dell'articolo 92, comma 2, Cpc, come riformulato dalla legge n. 69 del 2009, la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per «gravi ed eccezionali ragioni», tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, Cassazione, ordinanza 7 agosto 2019, n. 21157, resa in tema di ripetizione di prestazioni previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro agricolo risultato fittizio all'esito di un'ispezione che aveva rivelato una situazione di obiettiva e grave incertezza sull'effettività delle prestazioni lavorative della ricorrente.

Gravi ed eccezionali ragioni
Le «gravi ed eccezionali ragioni», che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e ne legittimano la compensazione totale o parziale:
- devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, il semplice accoglimento di una richiesta d'integrazione del dispositivo (nella specie, l'indicazione della ripartizione paritaria delle spese mediche, scolastiche e sportive, omesse nella pronuncia di primo grado) formulata dalla parte pienamente soccombente in giudizio, Cassazione, ordinanza 11 gennaio 2016, n. 221;
- non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo, Cassazione, ordinanza 14 luglio 2016, n. 14411. (Conformi, Cassazione, ordinanze 25 settembre 2017, n. 22310 , che ha ritenuto generica la motivazione «la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale» inidonea a consentire il necessario controllo; e 31 maggio 2016, n. 11217, che ha ritenuto insufficiente il mero riferimento alla «peculiarità della materia del contendere»; 19 novembre 2014, n. 24634 che ha escluso la configurabilità di «gravi ed eccezionali ragioni», dalla mera «peculiare natura» della declaratoria di improcedibilità dell'appello (nella specie, il giudice di merito, nel dichiarare improcedibile l'appello avverso una sentenza di opposizione agli atti esecutivi, notoriamente inappellabile, aveva compensato le spese del giudizio di gravame per la «peculiare natura» della pronuncia); 11 luglio 2014, n. 16037, secondo la quale non si può ritenere sufficiente il mero riferimento alla «natura processuale della pronuncia», che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento);
- non sono determinabili a priori ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche, Cassazione, ordinanza 26 settembre 2018, n. 23059, che ha ritenuto illogica, erronea e non conforme al principio di lealtà ex articolo 88 Cpc la compensazione delle spese processuali giustificata con il pagamento pressoché integrale degli importi dovuti dall'ingiunto, effettuato in esito all'emissione del provvedimento monitorio e prima della pronuncia di primo grado sul giudizio di opposizione, trattandosi di comportamento non caratterizzato da spontaneità ed inidoneo ad esonerare la parte opposta dall'onere di impugnazione della eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta;
- non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, Cassazione, ordinanza 9 aprile 2019, n. 9977, che ha cassato la sentenza di merito che – accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di una lavoratrice agricola, risultata vittoriosa in primo grado – aveva giustificato la compensazione delle spese di lite attribuendo erroneamente rilievo al fatto che il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'Inps era dipeso dagli esiti dell'accertamento effettuato in sede amministrativa (nello stesso senso, Cassazione, ordinanze 9 marzo 2017, n. 6059, che ha cassato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese esclusivamente sul fatto che l'accoglimento del ricorso del contribuente era dovuto al rilievo dell'eccepita prescrizione del credito tributario e 16 marzo 2016, n. 5267, che ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha fondato la compensazione sull'opportunità di risolvere in via di autotutela la controversia tributaria, al fine di evitare la proliferazione del contenzioso, in tal modo limitando il diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost.);
- al fine dell'accertamento delle «gravi ed eccezionali ragioni» in questione non può darsi meramente rilievo alla «natura dell'impugnazione», o alla «riduzione della domanda in sede decisoria», ovvero alla «contumacia della controparte», permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese, Cassazione, sentenza 19 ottobre 2015, n. 21083.

Quando si esclude
Non può essere ricondotta alla nozione di «gravi ed eccezionali ragioni» di cui all'articolo 92, comma 2, Cpc, la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni, Cassazione, ordinanza 27 gennaio 2016, n.1521.

Assenza di un orientamento univoco
Sempre sulla questione specifica, ancora, si è ritenuto che in tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, Cpc:
- quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della corte costituzionale o della corte di giustizia dell'Unione europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia, Cassazione, sentenza 29 novembre 2016, n. 24234, in Arch. circ. ass. e resp., 2017, p. 240, che ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese operata dalla sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, aveva ravvisato gravi ed eccezionali ragioni nel provvedimento di revoca della contravvenzione in sede di autotutela in data antecedente alla prima udienza di comparizione;

Mancata opposizione alla domanda
- non rientra nelle ipotesi delle «gravi ed eccezionali ragioni» la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, nella vigenza dell'articolo 92, comma 2, Cpc nella formulazione introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, articolo 45, comma 11 , in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese; tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza, Cassazione, ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23186, in lanuovaproceduracivile.com, 2020;

Novità della questione giuridica
-tra le «gravi ed eccezionali ragioni», può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola autorità deputata a rilevarla, e cioè la corte costituzionale, non l'abbia pronunciata, Cassazione, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11815;
- non è consentito disporre la compensazione in parola in base al carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione ed all'esiguità della pretesa creditoria, atteso che, quanto al primo profilo, esso integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice, mentre, quanto al secondo, specialmente ove l'importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all'articolo 24 Cost., nonché della regola generale dell'articolo 91 Cpc, Cassazione, ordinanza 1° giugno 2015, n. 11301.

Equa riparazione
In tema di procedimento d'equa riparazione disciplinato dalla legge n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, Cpc, poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma domandata a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione; peraltro, la differenza fra il quantum richiesto e quello ottenuto può assurgere a sintomo di quelle «gravi ed eccezionali ragioni» che giustificano la compensazione totale o parziale, Cassazione, ordinanza 11 settembre 2018, n. 22021, che ha ritenuto che il riconoscimento di pochi mesi di esubero rispetto alla durata standard del processo rientrasse tra le «gravi ed eccezionali ragioni» rilevanti ex articolo 92, comma 2, Cpc.
Tra le tantissime, nel senso che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, Cpc quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture, Cassazione, ordinanza 23 maggio 2019, n. 13977, che ha ritenuto affetta da tale vizio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo, senza indicare la documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta.
Analogamente è stata ritenuta la apparenza della motivazione in presenza di considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione, Cassazione, sex. Un., sentenza 3 novembre 2016, n. 22232.

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