Sulle misure cautelari incompatibilità del giudice più limitata
Non è illegittima l’assenza di incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio nei confronti del giudice, che si è pronunciato in sede di riesame su una misura cautelare reale. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza 91/2023
Non è illegittima l’assenza di incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio nei confronti del giudice, che si è pronunciato in sede di riesame su una misura cautelare reale. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 91, scritta da Giovanni Amoroso con la quale è stata respinta la questione di legittimità sollevata dal tribunale di Ravenna. Scongiurata quindi una situazione che avrebbe messo in grave difficoltà gli uffici giudiziari, soprattutto se di dimensioni medio-piccole, considerata la frequenza dell’annullamento con rinvio di misure cautelari reali.
Per il tribunale di Ravenna, non sarebbe, infatti, terzo e imparziale, né apparirebbe tale, il giudice che, dopo essersi pronunciato nel giudizio cautelare adottando una decisione di merito sull’esistenza del fumus criminis e del periculum in mora, presupposti applicativi della misura cautelare, venisse nuovamente chiamato a decidere la medesima questione, essendo fisiologico che il giudice possa avere la propensione a “tenere fermo” quanto deciso in precedenza.
Ma per la Corte costituzionale è necessaria una decisione di merito sull’accusa penale perché possa insorgere una situazione di prevenzione che comporti l'incompatibilità del giudice; una decisione idonea a definire il giudizio principale, quello che, articolato in “gradi”, è mirato alla formazione del giudicato penale. «Perché possa configurarsi una situazione di incompatibilità - osserva la sentenza - nel senso della esigenza costituzionale della relativa previsione, è necessario che la valutazione contenutistica sulla medesima res iudicanda si collochi in un precedente e distinto grado del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito (sentenza n. 66 del 2019)».
Invece, nelle fattispecie delle misure cautelari reali, che costituiscono una fase incidentale del giudizio principale, il giudice è chiamato a pronunciarsi non tanto sul merito dell’accusa, quanto piuttosto sulla richiesta di tutela cautelare, con la conseguente formazione del diverso “giudicato cautelare”, che ha solo «un’efficacia endoprocedimentale preclusiva della riproposizione di una stessa questione, di fatto o di diritto», anche se si sostengono argomenti diversi da quelli già presi in esame, ma non impedisce una nuova richiesta di tutela cautelare sulla base di elementi diversi.
Il fumus commissi delicti costituisce solo un presupposto perché la tutela cautelare reale possa essere considerata, ma non prelude a un giudizio prognostico in termini di alta probabilità di colpevolezza dell’indagato o imputato.