GiurisprudenzaPenale

Sussiste il delitto quando si realizza l'interversione del titolo del possesso

di Giuseppe Amato

N. 36

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Si tratta di una interessante decisione (sentenza 33856/2024) della Corte di cassazione sul tema del peculato addebitabile al notaio per l'omesso versamento delle somme incassate dai clienti da riversare alla pubblica amministrazione.

Massima

  • Reati contro la pubblica amministrazione -Pubblica amministrazione - Pubblico ufficiale - Notaio - È tale. (Cp, articolo 357)

    La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili), ivi compresa l'attività di adempimento dell'obbligazione tributaria, nella specie il mancato versamento da parte del notaio di somme affidate da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione agli atti rogati (fattispecie in cui è stato ravvisato il peculato a carico del notaio che risultava essersi appropriato delle somme versategli dai clienti a titolo di imposte).

  • Reati contro la pubblica amministrazione - Peculato - Notaio - Versamenti in ritardo delle somme ricevute dalle parti per gli adempimenti fiscali - Rilevanza penale - Condizioni - Fattispecie. (Cp, articolo 314)

    In tema di peculato per ritardato versamento, il reato non si perfeziona allo spirare del termine per adempiere del pubblico ufficiale, ma allorquando emerga senza dubbio, dalle caratteristiche del fatto, che si è realizzata l'interversione del titolo del possesso, ovvero che il concessionario ha agito uti dominus (nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso una sentenza di condanna pronunciata a carico di un notaio che aveva omesso di versare le somme versategli dai clienti a titolo di imposte di registro, evidenziandosi come la corte di appello avesse non incongruamente ritenuto integrata l'interversio possessionis delle somme affidate all'imputato dai clienti non già per effetto della mera scadenza del termine di legge di trenta giorni dal rogito per corrispondere l'imposta di registro, ma in ragione della consapevole appropriazione delle stesse da parte del ricorrente, valorizzando in proposito il fatto che il conto corrente del notaio dedicato a tale incombente per legge fosse risultato sistematicamente incapiente e l'ulteriore dimostrata circostanza dell'utilizzo delle somme versate sul conto dedicato per finalità diverse da quelle per le quali erano state ricevute).

Si tratta di una interessante decisione della Corte di cassazione sul tema del peculato addebitabile al notaio per l'omesso versamento delle somme incassate dai clienti da riversare alla pubblica amministrazione.

Il principio

La Corte, dopo avere ribadito l'ambito dell'ovvia attribuzione al notaio della qualifica di pubblico ufficiale, ha precisato che, in caso di ritardato versamento delle somme ricevute dai clienti, non per ciò solo può ravvisarsi il peculato, perché il reato sussiste solo se e in quanto si ...