Penale

Sussiste fine di lucro se il bar trasmette la partita ma ha un abbonamento privato

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di Giuseppe Amato


Integra il reato previsto dall'articolo 171-ter , comma 1, lettera e) , della legge 22 aprile 1941 n. 633, la diffusione in pubblico, da parte di un gestore di un bar, di un evento sportivo, tramite un decoder digitale terrestre, mediante l'utilizzo di una tessera Mediaset abilitata esclusivamente alla visione di eventi sportivi in ambiti personali e domestici. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 1991/2015.

Il fine di lucro - Secondo i giudici della terza sezione penale è infatti ravvisabile il fine di lucro, giacché siffatta utilizzazione è oggettivamente idonea a provocare un aumento degli incassi del gestore e, quindi, è da intendere logicamente diretta a tal fine, indipendentemente dal fatto, poi, che questo si sia realizzato in concreto (da queste premesse, la Corte, riconoscendo peraltro sussistente un contrasto di giurisprudenza, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per essersi il reato estinto per prescrizione).

L’orientamento opposto - La decisione della Cassazione prende consapevolmente le distanze dall'orientamento opposto, varie volte ribadito, secondo cui, nell'ipotesi del gestore di un locale commerciale che utilizzi un abbonamento privato per diffondere un programma televisivo, il reato dovrebbe invece escludersi per mancanza del fine di lucro.

In particolare, si è affermato che non integra il reato previsto dall'articolo 171-ter, comma 1, lettera e), della legge 22 aprile 1941 n. 633, proprio per mancanza del fine di lucro, la diffusione in pubblico, da parte di un gestore di un pub, di un evento sportivo trasmesso dalla piattaforma a pagamento per la televisione digitale terrestre Mediaset premium utilizzando un contratto di tipo domestico, posto che il fine di lucro non è ravvisabile nell'intento di far confluire nel locale un maggiore numero di clienti, in conseguenza della fruizione gratuita del servizio (sezione III, 2 dicembre 2011, Dell'Anna).

Negli stessi termini, si è espressa Sezione III, 24 novembre 2010, Lubrano, che, in una fattispecie nella quale il gestore di un bar aveva proiettato in pubblico una partita di calcio senza accordo con la Sky Italia utilizzando una smart-card abilitata alla visione domestica intestata ad altra persona, ha escluso che il fine di lucro fosse ravvisabile nel maggiore apprezzamento del locale da parte degli avventori, conseguente alla fruizione gratuita del servizio.

Un orientamento in linea - Va comunque segnalato anche un orientamento adesivo alla impostazione seguita dalla Cassazione nella sentenza qui massimata, che esclude cioè la parificazione dell'utilizzo personale e familiare o, comunque, privato del servizio di pay-tv, oggetto del contratto stipulato con il gestore, alle forme di sfruttamento a fini commerciali, con la conseguente ravvisabilità del reato di cui all'articolo 171-ter, comma 1, lettera e), della legge n. 633 del 1941 (sezione III, 17 maggio 2002, Martina; nonché, sezione III, 25 gennaio 2007, Polverino; sezione III, 12 febbraio 2008, Giacometti): secondo tale impostazione, in sostanza, sussisterebbe il fine di lucro e integrerebbe il reato la semplice violazione degli accordi contrattuali, qualora la scheda elettronica per la decodificazione dei programmi venga rivolta a un uso diverso da quello strettamente personale e familiare.

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 16 gennaio 2015 n. 1991

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