Penale

Svolta della Cassazione: la riforma impugnazioni non è retroattiva

Decisione opposta a quella di pochi giorni fa su appelli e ricorsi ai soli fini civili

di Giovanni Negri

La Cassazione cambia idea e, a pochi giorni di distanza, prende una decisione diametralmente opposta su una delle novità introdotte dalla riforma del processo penale. Con la sentenza n. 3990 depositata ieri, infatti, la Quinta sezione penale della Corte ritiene che il cambiamento della disciplina dell’impugnazione ai soli effetti civili non ha efficacia retroattiva (a differenza di quanto aveva ritenuto la sentenza n. 2854 della scorsa settimana) e deve quindi essere applicata solo a sentenze emesse dopo il 30 dicembre, data di entrata in vigore della riforma . Una svolta che fa ritenere assai probabile un rinvio della questione alle Sezioni unite.

La novità

La novità introdotta con il decreto legislativo n. 150 del 2022 prevede una prima valutazione dell’impugnazione da parte del giudice penale in termini di non inammissibilità per poi rinviare al giudice civile (o alla sezione civile nel caso della Cassazione) per tutti gli altri profili. Una misura di cui non è in discussione la natura processuale, ma che, a una lettura approfondita, fa ora affermare alla Corte che tuttavia «incide in termini concreti sul modo in cui la parte che impugna può essere interessata a redigere l’atto di impugnazione, al fine di ridurre le numerose incertezze che applicative che si accompagnano alla nuova disciplina».

Dubbia efficacia

La sentenza così svolge una meticolosa analisi delle novità normativa, rispetto alla quale tra l’altro sottolinea la dubbia efficacia deflattiva per la giustizia penale (la valutazione preliminare potrebbe condurre «con la stessa rapidità ad apprezzare la manifesta infondatezza o, come nel caso del presente processo, la manifesta fondatezza della doglianza»).

No alla retroattività

Nel negare la retroattività della riforma, la sentenza mette poi l’accento sulla distinzione tra modifiche legislative che vanno incasellate nella categoria del «regime delle impugnazioni», (nelle quali rientrano le modifiche legislative sulla facoltà di impugnazione, sulla sua estensione, sui modi e tempi di esercizio) e modifiche che invece si riferiscono al procedimento di impugnazione, e, quanto alle prime, «restano da considerare le peculiarità che, come nel caso di specie, incidono, sulla costruzione dell’atto d’impugnazione e sull’esigenza di tutelare l’affidamento dell’impugnante sul quadro delle regole alla stregua delle quali il ricorso è destinato a essere esaminato».

Diritto di difesa

Dove ad assumere poi un peso ulteriore è la considerazione sul possibile cambiamento sostanziale del quadro di valutazioni che può caratterizzare l’esame della domanda di risarcimento in ambito civilistico.

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