Comunitario e Internazionale

Tabacchi, ok della Cgue al patentino italiano dell’Agenzia delle Dogane per la rete di vendita

Le finalità della tutela della salute pubblica rispetto al fumo giustificano l’imposizione di regole geografiche di distanza tra le rivendite comprese quelle tramite macchinetta automatica

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di Paola Rossi

La Corte Ue ha affermato la compatibilità col diritto unionale della norma italiana che subordina il rilascio del patentino per la rivendita di tabacco a dei requisiti rigidi di rapporto rivendite/abitanti, senza prendere in considerazione altri fattori.

Lo ha stabilito con la sentenza sulla causa C-16/23 che ha appunto ritenuto legittimo il regime che limita l’autorizzazione degli stabilimenti di rivendita di prodotti soggetti a monopolio applicando i criteri di distanza tra rivendite e di popolazione numerica. Il giudice nazionale valuta che i requisiti applicati rigidamente possiedono le caratteristiche fondamentali rispetto all’ordinamento sovranazionale.

Il caso a quo
Una società, titolare da anni di un patentino per la rivendita di tabacchi, ha presentato ricorso contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in seguito alla soppressione del proprio patentino, in ragione del fatto che tale società aveva installato a meno di 300 metri di distanza dalla tabaccheria un distributore automatico di sigarette: circostanza ostativa al mantenimento del patentino.
Anche in seguito alla segnalazione da parte della società della necessità di una nuova rivendita ordinaria per il forte afflusso di visitatori, l’Agenzia ha confermato la propria decisione di ritiro del patentino, ritenendo che non fosse soddisfatto il requisito del rapporto rivendite/ abitanti necessario per aprire una nuova rivendita ordinaria.
La società ha adito il Tar contestando il procedimento seguito dall’Agenzia per valutare la richiesta di rinnovo del patentino. Si affermava col ricorso che l’Agenzia avesse applicato “meccanicamente” i parametri stabiliti dalla normativa nazionale, senza prendere in considerazione la necessità concreta e la proporzionalità.

Il rinvio pregiudiziale
Il Tar della Liguria si è quindi rivolto alla Corte di Giustizia per chiedere di interpretare il diritto dell’Unione in materia di servizi nel mercato interno in relazione alla normativa italiana che fissa delle restrizioni all’autorizzazione dei punti vendita di prodotti di monopolio.

I parametri applicabili secondo la Cgue
La Corte Ue interpretando la direttiva sui servizi nel mercato interno ha affermato che è legittima una normativa nazionale che subordini il rilascio di un’autorizzazione di punti vendita di prodotti del tabacco al rispetto di requisiti di distanza geografica minima tra i prestatori e del numero di persone residenti. Anche senza che siano presi in considerazione altri fattori, come ad esempio gli aumenti periodici del numero di consumatori.
Ma la legittimità da tali requisiti - secondo la Cgue - dipende dal rispetto di alcune caratteristiche dettate esplicitamente dalla sentenza adottata:
- devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, come la protezione della sanità pubblica contro i rischi derivanti dal tabacco;
- devono avere la capacità di produrre effetti dissuasivi sulla domanda di tabacchi elaborati;
- devono risultare applicati anche all’installazione di distributori automatici;
- devono rispettare il principio di proporzionalità e soddisfare i requisiti di chiarezza, univocità, oggettività, pubblicità, trasparenza e accessibilità.
E spetterà proprio al giudice nazionale italiano valutare se i requisiti possiedono le caratteristiche elencate.

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