Civile

Tango bond senza risarcimento per lo speculatore esperto

di Patrizia Maciocchi

Niente danni per l’investitore esperto che specula sui tango bond. Una propensione al rischio nota alla banca, anche se l’istituto all’atto del contratto quadro non aveva acquisito informazioni sulla situazione finanziaria del cliente, visto che le conosceva in virtù di un rapporto ventennale.

La Cassazione (sentenza 3335) respinge le richieste del ricorrente che in primo grado aveva ottenuto sia la risoluzione del contratto sia il risarcimento. Un verdetto ribaltato in appello. Il Tribunale aveva focalizzato l’attenzione sul comportamento dell’intermediario valorizzando la mancata richiesta di informazioni in sede di contratto quadro e il deficit di notizie sull’inadeguatezza dei bond. La Corte d’Appello, con l’approvazione della Cassazione, si “concentra” invece sul profilo dell’investitore. Cliente della banca da 25 anni effettuava, con elevata frequenza operazioni, ad altissimo rischio per miliardi di lire. In più, era nell’interesse della banca che nel conto del ricorrente restassero titoli ad elevato rating. Nello stesso periodo in cui erano stati acquistati i titoli motivo del contendere l’istituto aveva, infatti, concesso, una linea di credito, “dedicata” proprio alle operazioni finanziarie rischiose, per la quale il cliente sia era impegnato a mantenere in custodia un importo pari alla garanzia. Il ricorrente, era stato avvisato nei cosiddetti fissati bollati trasmessi dalla banca, del rischio di solvibilità dell’emittente: pericolo che conosceva anche in base alla sua esperienza. La Suprema corte, pur ribandendo che in linea generale la propensione al rischio del cliente non basta a giustificare il mancato rispetto degli obblighi informativi, nello specifico respinge il ricorso. Il cliente aveva continuato ad acquistare i bond e a conservarli nel portafogli, anche dopo l’avvertimento contenuto nel primo “fissato bollato”.

Cassazione, Sentenza 3335 2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©