Taxi e Ncc, le regioni non possono richiedere l’assenza di carichi pendenti per i conducenti
Lo Corte costituzionale, sentenza n. 8 depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione contenuta nella legge della Regione Puglia
Vietare l’esame di abilitazione per l’attività di Ncc a chi ha dei carichi pendenti vìola il principio di proporzionalità e di libera iniziativa economica . Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 depositata oggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, co. 3, della legge della Regione Puglia 14/1995 “nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che deve essere allegata alla domanda di ammissione all’esame d’idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente attesti «l’assenza di carichi pendenti»”.
Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione sorta dopo che la CCIAA di Taranto aveva annullato «il superamento dell’esame di idoneità» per l’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli e dei natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in quanto era emersa la pendenza nei suoi confronti di due carichi penali.
La disposizione censurata, afferma la Corte, impedisce la partecipazione all’esame in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale: “ogni ipotesi di reato prevista dalla legislazione, una volta oggetto d’imputazione, finisce, quindi, per determinare tale effetto ostativo”. Proprio in questo, prosegue la decisione, sta il vulnus al principio di proporzionalità considerato il “macroscopico difetto, in concreto, di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore pugliese e il fine che questi intende perseguire, perché la disposizione censurata finisce per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale che nulla hanno a che vedere con l’affidabilità dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all’esame in questione”. Qualsiasi ipotesi di reato, infatti, impedisce, contrassegnando la persona con un “abnorme stigma sociale”, la possibilità di svolgere un’attività lavorativa quale quella in oggetto.
La preclusione, inoltre, sorge per effetto della mera pendenza del carico penale e, quindi sin dal momento dell’assunzione della qualità di imputato. Mentre , secondo l’ordinamento, il presupposto di operatività per gli effetti extrapenali è che «l’accertamento della responsabilità penale sia stato oggetto di un primo vaglio giudiziario», in modo da ravvisare «un nesso affidabile».
Infine, il requisito dell’insussistenza di carichi pendenti “finisce anche per comprimere irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41, primo comma, Cost., perché si traduce in «una indebita barriera all’ingresso nel mercato» dei servizi in questione, già, peraltro, caratterizzato, come più volte ha rimarcato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (da ultimo, mediante segnalazione del 3 novembre 2023, rif. n. S4778), da una inadeguata apertura all’ingresso di nuovi soggetti”.