Penale

Tenuità del fatto: condotte plurime non escludono automaticamente il beneficio

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La pluralità di condotte non esclude automaticamente l'applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Lo ha precisato seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza 27 settembre 2018 n. 41774.
Il caso riguardava l'appropriazione indebita un telefonino. L'applicabilità dell'articolo 131-bis del codice penale era stata esclusa perché la condotta era stata ritenuta abituale «essendo emersa dalle risultanze dibattimentali la reiterazione di identiche condotte da parte dell'imputato in danno di altri clienti che gli avevano consegnato apparecchi telefonici perché provvedesse alla loro riparazione».
I giudici di legittimità ricordano i tre casi, esplicitati nella norma, in base ai quali bisogna considerare abituale il comportamento criminoso che sono i seguenti: «a) dell'autore che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; b) quello dell'autore che abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; c) del trattarsi di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Quindi il concetto di “non abituale” non può essere assimilato a quello di “occasionalità”. Di qui le conclusioni. «La sola evidenziazione – si legge nella sentenza - dell'esistenza di identiche condotte (oggetto di denuncia?) di cui si sconosce quali esiti processuali abbiano determinato non può, di per sé, ritenersi preclusiva al riconoscimento della particolare tenuità del fatto ax art. 131-bis cod. pen.».

Corte di Cassazione – Sezione II – Sentenza 26 settembre 2018 n. 41774

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