Penale

Tenuità del fatto, l'occasionalità non basta per il riconoscimento della causa di non punibilità

Tra i requisiti impeditivi particolare rilevanza ha l'offensività della condotta in rapporto alla tutela di altri interessi

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La tenuità del fatto, che esclude la punibilità per il reato commesso, non viene riconosciuta solo perché viene fatto rilevare che la condotta sub iudice non è abituale. Ad esempio, in relazione alla lesione, con comportamenti attivi, del bene della pubblica fede i giudici di merito non hanno "declassato" la gravità della condotta contestata per un unico episodio. E la Cassazione lo ha confermato. Sì quindi alla condanna per il reato di uso di documento falso, per chi esibisce il permesso invalidi intestato alla madre, interamente contraffatto e idoneo a ingannare la pubblica fede. Non si tratta - al pari di quanto sosteneva il ricorrente - solo di un illecito amministrativo, come contemplato dai commi 4 e 5 dell'articolo 188 del Codice della strada. La Cassazione ha infatti respinto con la sentenza n. 836/2021 il ricorso che contestava la legittimità della condanna per il reato previsto dall'articolo 489 del Codice penale. Sotto il profilo soggettivo del dolo secondo la Cassazione la condanna di merito non contiene alcuna lacuna o errore nell'accertamento avendo dato rilievo al fatto che il pass non era un'evidente e mera copia dell'originale, poiché la sua riproduzione fotostatica era stata poi compiutamente "travestita" da originale attraverso la sua plastificazione. Da cui l'intenzionalità di impiegare tale copia come se fosse l'originale. Sul piano psicologico il ricorrente non ha trovato alcuna scusante neanche facendo rilevare di essere l'unico accompagnatore della propria madre.

Al contrario, con la sentenza n. 893/2021, la Cassazione ha contestato il ragionamento dei giudici di merito secondo cui - vista la periodicità degli obblighi di assistenza familiare - ha de plano negato la tenuità del fatto in favore del padre ricorrente, che non aveva versato integralmente alla madre il mantenimento per i figli, in quanto la condotta non sarebbe in sé occasionale. Ma la Cassazione in questo caso fa rilevare che andava valutato il comportamento del padre che non aveva negato, ma "solo" dimezzato il mantenimento nell'arco di poco più di un anno per le cattive condizioni economiche in cui versava attestandole. In sintesi, l'incompleto adempimento del proprio dovere genitoriale secondo la Cassazione andrà rivalutato dal giudice del rinvio in ordine alla gravità della condotta da mettere in rapporto ad altre circostanze quali il compiuto mantenimento diretto "totale", nel mese estivo che i figli erano presso il ricorrente, e il fatto di non aver questi completamente negato il mantenimento, anche se erogato unilateralmente in maniera decurtata.

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