Civile

Titoli di credito, effetti dell'assegno bancario postdatato

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Titoli di credito - Assegno bancario - Emissione priva di data - Nullità - Promessa di pagamento - Validità
L'assegno bancario privo di data di emissione è nullo ma vale come mera promessa di pagamento; per la produzione degli effetti occorre che la data sussista al momento in cui il titolo viene emesso e non può essere integrata successivamente ad opera del prenditore o di altri. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 58 L.A., in particolare l'onere di deposito del titolo presso la cancelleria del giudice competente, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore contemporaneamente all'azione cartolare ed a quella causale.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 ottobre 2016 n. 20449

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Causa - Illiceità - Contrarietà a norma imperativa - Emissione di un assegno in bianco o postdatato rilasciato a scopo di garanzia - Contrarietà agli articoli 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 - Perseguimento di interessi meritevoli - Esclusione - Nullità del patto di garanzia - Legittimità della pronuncia.
L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli articoli 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'articolo 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'articolo 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'articolo 1988 c.c.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 maggio 2016 n. 10710

Azione revocatoria - Assegno bancario postdatato - Rilasciato anteriormente al periodo sospetto - Individuazione della data rilevante.
In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'articolo 67, secondo comma, della L. F., va accertato, nel caso di pregresso pagamento eseguito in adempimento di cambiali, in riferimento non già all'emissione o alla girata del titolo, che in quanto promessa di pagamento non ha l'effetto di soddisfare immediatamente il prenditore, ma alla riscossione del credito, che comporta la lesione della par condicio creditorum.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 maggio 2016 n. 8777

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Assegno bancario postdatato - Mezzo anormale di pagamento - Configurabilità - Esclusione - Soggezione a revocatoria fallimentare di cui all'articolo 67, comma 1, n. 2, l.fall. - Insussistenza.
L'assegno postdatato, inteso nella sua obbiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni postdatati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati all'azione revocatoria fallimentare prevista dall'articolo 67, comma 1, n. 2, l.fall.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 febbraio 2016 n. 3136

Titoli di credito - Assegno bancario postdatato - Venuta ad esistenza come mezzo di pagamento - Consegna - Sufficienza - Effetto estintivo dell'obbligazione del debitore - Incasso - Necessità.
In caso di emissione di assegno bancario postdatato, la consegna del titolo, nell'identificare il distacco dello stesso dalla sfera giuridica del traente ed il suo passaggio nella disponibilità del prenditore, rileva ai soli fini della sua venuta ad esistenza, che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento, fermo restando che l'effetto solutorio-liberatorio si realizza esclusivamente con l'incasso della somma portata nel titolo stesso.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 dicembre 2014 n. 26161

Titoli di credito - Assegno bancario - Postdatato - Dazione in garanzia di assegno postdatato - Negozio immeritevole di tutela - Conseguenze - Liberazione del fideiussore - Esclusione
L'emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia dell'adempimento di una propria obbligazione, costituisce atto contrario a norme imperative e non meritevole di tutela. Ne consegue che il fideiussore non resta liberato, ai sensi dell'articolo 1955 cod. civ., per fatto del debitore, ove il pegno, nel quale il fideiussore sostenga di non essersi potuto surrogare per il comportamento doloso o colposo del creditore, sia costituito da assegni bancari postdatati consegnati dal debitore o da un terzo a garanzia del credito.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 novembre 2013, n. 26232

Titoli di credito - Assegno bancario - Postdatato - Nullità dell'assegno - Esclusione - Effetti ulteriori - Qualità di titolo esecutivo - Insussistenza - Fondamento
La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 marzo 2010 n. 5069

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