Civile

Transazione fiscale con applicazione retroattiva

La riforma incide anche sulle proposte di concordato già in corso

di Giovanni Negri

La nuova disciplina della transazione fiscale si applica ai procedimenti in corso, ma non a quelli dove l'amministrazione finanziaria si è comunque espressa. Queste le indicazioni che arrivano dal tribunale di Bari, con decreto del 18 gennaio, dove è stato preso in considerazione il perimetro applicativo delle novità introdotte alla fine dell’anno scorso con il decreto legge 125. Il tribunale si è trovato di fronte a una proposta di concordato preventivo non approvata dalla maggioranza dei creditori, alcuni per silenzio dissenso, altri, come l’agenzia delle Entrate, per espresso voto contrario.

La riforma

Il decreto ricorda innanzitutto come è necessario prendere in considerazione la nuova versione dell’articolo 180 della Legge fallimentare, che permette di superare l’inerzia dell’amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza, quando la loro adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze previste per l’approvazione della proposta di concordato. A condizione, corroborata dalla relazione di un professionista, che l’ipotesi di soddisfacimento avanzata sia comunque preferibile per Fisco e Inps rispetto alla liquidazione.

La fase transitoria

Ora, sottolinea la pronuncia, visto che la norma non disciplina espressamente la fase transitoria. e quindi si pone il problema dell’applicazione ai procedimenti in corso, la soluzione va data seguendo le regole generali dell’ordinamento. A fare da bussola la considerazione come norme processuali di quelle che hanno disciplinato, via via modificandola, la disciplina della risoluzione del concordato. Natura processuale che rende applicabile allora la novità anche ai procedimenti in corso, come quello preso in esame, alla data di entrata in vigore, nell’autunno scorso, della riforma dell’istituto in un’ottica di favore per le soluzioni negoziali della crisi d’impresa in un frangente economico tutt’altro che favorevole come quello determinato dall’epidemia Covid.

Il dissenso del Fisco

Quanto poi al nodo del dissenso, in questo caso esplicito, da parte dell’amministrazione finanziaria, a giudizio del tribunale si tratta di uno scoglio insuperabile (malgrado si avverta che in dottrina ci sono anche opinioni differenti) e che conduce a un verdetto di inammissibilità. Al netto del dato letterale della norma, infatti, non si vede perchè il solo dissenso dei creditori pubblici potrebbe essere superato dall’autorità giudiziaria e non anche quello degli altri creditori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©