Trasformazione del rapporto da full time a part time, in caso di rifiuto non è preclusa la facoltà di recesso per motivo oggettivo
di Roberto Balestra*
La previsione dell'art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 non preclude la facoltà di recesso ma comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell'onere della prova posto a carico di parte datoriale
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Con la decisione n. 12244, pubblicata il 9 maggio 2023, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi, a distanza di qualche anno, dell'interpretazione dell'art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 che ha ad oggetto la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time e viceversa.
La norma stabilisce che "il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento...