Trattazione scritta per l’ordine all’Inps di pagare l’assegno di mantenimento al posto dell’ex inadempiente
Il procedimento con il quale si ordina al terzo il pagamento dell’assegno di mantenimento, in caso di inadempimento dell’obbligato, si può trattare, a fronte dell’emergenza Covid-19, con il deposito di note scritte e la successiva riserva della decisione. Inoltre, il ritardo costante nel versamento, anche se solo per pochi giorni, trasformatosi in mancato pagamento di alcune mensilità, poi sanato, costituisce un inadempimento rilevante tale da far propendere il giudice per l’ordine al terzo di pagare l’assegno. È quanto emerge dal decreto del 18 marzo 2020 del Tribunale di Terni (relatore Di Bari, presidente Velletti).
La vicenda
La questione nasce dalla richiesta di una moglie che lamentava il mancato pagamento di alcune mensilità dell'assegno di mantenimento, oltre a ritardi costanti, da parte del marito, titolare di pensione, e chiedeva al Tribunale di «ordinare all’Inps, quale ente preposto all’erogazione della pensione in favore dell’obbligato» di versarle direttamente l’importo dovuto, quale assegno per il suo mantenimento.
Il Tribunale, verificata l’applicabilità al procedimento della disciplina prevista dal decreto 18/2020, che prevede come l’attività processuale possa svolgersi per il tramite del deposito telematico di note scritte cui segue la decisione nel merito, ha poi definito la controversia, riconoscendo fondata la domanda della donna.
La decisione
In base alla documentazione in atti il Tribunale ha accertato che il marito ha ritardato in modo costante e per più giorni il pagamento dell’assegno e, per alcune mensilità, ha mancato il versamento, poi effettuato dopo la notifica dell’atto di precetto.
La norma e la costante giurisprudenza della Cassazione riconoscono al giudice «in caso di inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata agli aventi diritto», ma occorre valutare se l’inadempimento lamentato sia idoneo a mettere in dubbio «l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento». Nel caso esaminato, per i giudici, il ritardo dei pagamenti, poi divenuto per un periodo mancato pagamento, «costituisce circostanza idonea a determinare un’incertezza sul futuro tempestivo versamento di quanto dovuto».
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’Inps di pagare direttamente l’assegno di mantenimento alla moglie, detraendo l’importo dalla pensione del marito.
Tribunale di Terni, decreto del 18 marzo 2020