Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 14 e il 18 novembre 2022
Nel corso di questa settima le Corti d'Appello si sono pronunciate in tema di cessione di credito, mutuo agrario, fallimento, contratto di appalto e, infine, azione revocatoria ordinaria.
Da parte loro i Tribunali intervengono in materia di divieto di patti successori, ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, diligenza e responsabilità del funzionario di banca, sinistri stradali (risarcimento danni) e infine sulla manifestazione della volontà di garantire personalmente un debito.
CONTRATTI
Contratto di cessione del credito - Credito risarcitorio – Non trasferito (Cc, articoli 1260, 1263)
Osserva in sentenza la Corte d'Appello di Campobasso come il contratto di cessione del credito, in base all'articolo 1260 c.c., si realizzi mediante un accordo tra creditore cedente e cessionario, e preveda che, ai sensi dell'articolo 1263, I, c.c., insieme al contratto vengano trasferiti i privilegi, le garanzie personali e reali, e gli altri accessori, ritenendo ricomprese in tale definizione le azioni poste a tutela del credito.
In particolare, la Corte ha modo di delineare quali siano concretamente "gli accessori" trasferiti per effetto della cessione, delimitandone, altresì, il contenuto ed i limiti.
La nozione di accessori – si osserva in sentenza - non ha una definizione legislativa e, pertanto, si è discusso, in dottrina e in giurisprudenza, se nella stessa possano essere ricomprese, oltre alle azioni poste a tutela del credito, anche quelle relative al contratto dal quale lo stesso prende origine.
Un orientamento ha avuto modo di precisare che le azioni concesse al cessionario, e rientranti nella nozione di accessori, sono tutte quelle dirette alla cognizione e alla soddisfazione del credito sicché, nel novero delle azioni trasferite al cessionario, non possono essere ricomprese le azioni risarcitorie scaturenti dall'inefficacia dell'originario contratto, anche se ne consegue l'inesigibilità del credito stesso. Ciò in quanto con la cessione del credito, non viene trasferita al cessionario la titolarità dello stesso, ma solo la sua esecuzione, nonché la sua effettiva tutela.
Il cessionario, dunque, potrà agire solo per la tutela del credito, acquisendo soltanto i diritti derivanti dal contratto rivolti alla sua realizzazione.
A sostegno di tale motivazione viene evidenziata, la distinzione sostanziale intercorrente tra la posizione del cessionario nella cessione del contratto, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi relativi alla posizione contrattuale, e nella cessione del credito, nella quale invece ha poteri circoscritti alla sola realizzazione e tutela del suo credito.
La cessione del credito non implica, quindi, una successione del cessionario nel "credito risarcitorio" e la responsabilità per asseriti comportamenti illegittimi è destinata a rimanere in capo alla parte cedente.
• Tribunale di Firenze, sezione III, sentenza 17 novembre 2022 n. 3211