Civile

Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 5 e il 9 dicembre 2022

di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settima le Corti d'Appello si sono pronunciate in tema di nullità parziale del contratto, presunzione di condominialità, frasi offensive negli atti giudiziari, consorzi di urbanizzazione e, infine, contratto di ospitalità.
A loro volta i Tribunali si soffermano in materia di azione generale di rescissione per lesione, compenso per l'amministratore di una società, assicurazione per conto di chi spetta, diritti di autore e, infine, responsabilità sanitaria.


CONTRATTO
Contratto – Nullità parziale – Onere della prova
(Cc, articoli 1362, 1371, 1419)
La Corte d'Appello di Brescia è chiamata a soffermarsi sull'istituto della nullità parziale del contratto come regolato dall'articolo 1419 c.c. secondo cui "la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità".
E cioè a dire, la nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Costituisce, così, onere specifico della parte che reclama la nullità allegare le circostanze idonee a riscontrare la valenza decisiva delle clausole nulle.
Nel sistema del codice civile, precisamente, il principio della conservazione degli effetti del negozio giuridico affetto da nullità parziale (utile per inutile non vitiatur) costituisce la regola, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione.
Si giustifica così perché spetta a colui il quale pretenda che la dichiarazione di nullità abbia fatto tabula rasa del contratto dimostrare che la clausola, della cui sopravvivenza si controverte, non aveva una giustificazione autonoma e non perseguiva alcun risultato distinto ed ulteriore, ma era inscindibilmente connessa con le restanti clausole, rispetto alle quali fungeva da condicio causam dans, o da condicio sine qua non.
Tale dimostrazione non potrà che essere fornita con gli strumenti della logica deduttiva, o con presunzioni semplici, oppure offrendo una interpretazione del contratto che, in applicazione dei criteri di cui agli articoli 1362-1371 c.c., sveli la suddetta intima connessione tra la parte ed il tutto del testo contrattuale.
Aggiungasi che, in ogni caso, la regola utile per inutile non vitiatur deve trovare applicazione con riferimento a tutte le clausole, dichiarazioni di volontà o dichiarazioni di scienza contenute nel contratto, le quali perseguano un risultato configurabile come distinto ed abbiano un'esistenza autonoma; e non v'è dubbio che la quietanza incorporata in un contratto di vendita (o di promessa di vendita) abbia scopo e natura distinti ed autonomi rispetto a quest'ultimo.
Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza 7 dicembre 2022 n. 5116

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