Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 26 e il 29 aprile 2022
Durante questa settimana le Corti d'Appello intervengono in materia di: azione revocatoria fallimentare; indebito oggettivo; contratto di somministrazione (fornitura di acqua potabile); tutela dell'acquirente; mandato (differenze con la mediazione); adozione di minori.
A loro volta i Tribunali sono chiamati a pronunciarsi sul contratto d'opera professionale, sulla responsabilità contrattuale, sul contratto di vendita (in ipotesi dell'aliud pro alio), sulla spesa sanitaria pubblica.
AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE
Azione revocatoria fallimentare - Scientia decoctionis - Prova (Rd 16 marzo 1942, n. 267, articoli 66, 67)
La Corte d'Appello di Potenza osserva come, in tema di azione revocatoria fallimentare, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività.
Con la conseguenza che la scientia decoctionis della prima non può escludersi solo perché, in sede di concessione o di rinnovo di un fido, abbia effettuato un qualunque esame dei bilanci della correntista poi fallita, concluso con la mera affermazione della sua solvibilità, dovendosi, piuttosto, verificare - per scongiurare analisi funzionali non all'accertamento della solvibilità del cliente, ma alla protezione della stessa banca da eventuali revocatorie – se sia stato svolto un esame critico ed attento della effettività, della coerenza e della congruità delle singole voci esposte nei bilanci, e se i criteri di giudizio in concreto utilizzati corrispondano o meno alla prassi degli istituti nella concessione del credito.
In tema di rapporti tra revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria, l'articolo 67 Rd n. 267/1942 (Lf) non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente del debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto dei subacquirenti, dovendosi fare riferimento in questa ipotesi al regime giuridico dell'azione revocatoria ordinaria con salvezza dei diritti acquistati a titolo oneroso da terzi di buona fede.
Dunque, l'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'articolo 66, comma II, Lf nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito che è all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l'accertamento della mala fede del subacquirente, consistente nella consapevolezza della revocabilità, ai sensi dell'articolo 67 cit., del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito.
Consegue che il Giudice, pronunciata l'inefficacia dell'atto dispositivo che sta all'origine della catena dei trasferimenti, deve accertare se il primo acquirente abbia compiuto un atto di disposizione del bene così acquistato, impedendo la sua retrocessione in favore della procedura concorsuale, nella consapevolezza delle circostanze che rendevano revocabile l'atto compiuto dal fallito.
• Tribunale di Torino, sezione III, sentenza 28 aprile 2022 n. 1848