Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 23 e il 27 gennaio 2023
Le Corti d'Appello, nel corso di questa settimana, si pronunciano sull'obbligo indennitario dell'assicuratore, sul dovere generale di cautela, sulla demolizione di un immobile in comunione e, infine, sull'esercizio di attività pericolose.
Da parte loro i Tribunali trattano della risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, dell'usura bancaria, dell'efficacia probatoria del bilancio di una società approvato dall'assemblea, delle spese condominiali incombenti sui proprietari pro indiviso di un appartamento, dell'imputazione del pagamento al debito che il debitore intende soddisfare e, infine, della tutela del marchio.
ASSICURAZIONE
Assicurazione della responsabilità civile – Assicurato responsabile in solido – Obbligo indennitario (Cc, articoli 1299, 1916, 1917, 2055)
La questione all'attenzione della Corte d'Appello di Firenze concerne, quanto al contratto di assicurazione della responsabilità civile, l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, quando questi sia obbligato in solido con altro soggetto non assicurato e, quindi, sulla base della solidarietà passiva, sia tenuto, a richiesta del danneggiato, a pagare l'intero, salvo il successivo regresso nei confronti del coobbligato.
Afferma la Corte adita che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, in un caso di tal fatta, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale.
Una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'articolo 1917 c.c., secondo cui nell'assicurazione della responsabilità civile "l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi (...) deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto".
La limitazione della garanzia assicurativa alla quota di responsabilità priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità.
L'istituto della surrogazione dell'assicuratore, ex articolo 1916 c.c., consente, poi, alla società assicuratrice di rivalersi sul corresponsabile non assicurato, esercitando il diritto di regresso ex articolo 1299 c.c. o articolo 2055 c.c..
• Tribunale di Milano, sezione XIV, Trib. Imprese, sez. spec. impr. A, sentenza 26 gennaio 2023 n. 639