Truffa contrattuale, il danno che giustifica il sequestro non è solo quello della definitiva perdita del bene
Rilevano ai fini del fumus commissi delicti anche le condizioni più gravose determinatesi per il raggiro che lede l’autodeterminazione
Il sequestro preventivo a carico dell’imputato del reato di truffa contrattuale non è giustificato soltanto quando il danno sia rappresentato dall’ipotesi della perdita definitiva del bene, ma anche quando tale danno si concretizzi nell’aver assunto condizioni contrattuali più gravose o differenti da quelle che sarebbero state pattuite se non vi fosse stata la lesione dell’autodeterminazione dell’acquirente dovuta ai raggiri e artifici messi in atto dal venditore. Dunque a fronte dell’attualità del danno la misura cautelare reale è giustificata in entrambi i casi. Ed è legittima nel caso in cui siano stati taciuti vizi della cosa da cui derivino conseguenti oneri in capo all’acquirente ignaro perché raggirato.
La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 43294/2023 - ha respinto il ricorso dei due imputati di truffa che sostenevano l’assenza del presupposto del sequestro, cioè l’esistenza di un danno attuale. Escludevano che si potesse affermare l’attualità del danno rispetto all’appartamento oggetto della compravendita. I ricorrenti non ritenevano rilevante che l’intero stabile in cui insisteva l’immobile era stato sottoposto, prima della vendita, a un procedimento amministrativo potenzialmente determinante la sua intera demolizione.
Ma i giudici avevano valorizzato ai fini del fumus commissi delicti che dei vizi di staticità dello stabile, in cui insisteva l’immobile venduto, i ricorrenti erano stati resi edotti dalla data del sopralluogo delle autorità preposte all’interno del loro appartamento poi venduto circa un anno dopo. Quindi vi era conoscenza del vizio taciuto in epoca antecedente alla compravendita.
I giudici respingono l’ipotesi della buona fede dei ricorrenti. Il fatto che l’avviso dell’apertura del procedimento amministrativo sia giunta dopo la stipula del contratto non esclude la conoscenza dell’avvio dell’iter di verifica sulle condizioni dello stabile proprio per l’intervenuto sopralluogo e l’interlocuzione che i ricorrenti avevano avuto con i soggetti verificatori. Infine, la Cassazione respinge anche il rilievo del ricorso che nega l’attualità del danno solo perché l’ordine comunale di demolizione era allo stato attuale stato sospeso dal Tar.