Penale

Truffa online ed aggravante della minorata difesa

Non può essere contestata l'aggravante della minorata difesa quando le trattative prendano solamente avvio su una piattaforma web per poi svilupparsi e concludersi mediante contatti telefonici (o di messaggistica istantanea) e/o incontri in presenza e, quindi, prescindendo dal mezzo telematico

di Mattia Miglio, Alberta Antonucci


Con la sentenza che qui si commenta ( Corte di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza 13 gennaio 2021 n. 1085 ), la Cassazione offre interessanti spunti di riflessione sui presupposti della minorata difesa nell'ipotesi di condotte fraudolente commesse mediante la vendita di prodotti online.

Nella vicenda in esame, si contestava al venditore di aver posto in essere una serie di condotte truffaldine e, in particolare, di aver contattato - sostituendosi indebitamente a società realmente esistenti - alcuni venditori di veicoli per acquistare e farsi consegnare mezzi pagati con assegni circolari falsi.

Nel corso del procedimento, il Tribunale per il riesame annullava l'ordinanza con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere, sul presupposto che - nella vicenda in esame - non poteva dirsi configurata l'aggravante della minorata difesa - la cui applicazione determina un aumento delle soglie di pena - dal momento che le trattative contrattuali avevano preso avvio su piattaforme telematiche ma, poi, si erano separate dal mezzo telematico per svilupparsi mediante contatti whatsapp e incontri di persona.

Nel confermare le conclusioni a cui era pervenuto il Tribunale per il riesame, la Suprema Corte precisa - in via preliminare e in ossequio alla principale giurisprudenza di legittimità - che sussiste l'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p. nelle ipotesi di truffa mediante vendita di prodotti su piattaforma web, "poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta" (pp. 2-3).

In altre parole, le condizioni della menzionata aggravante sussistono proprio in forza della distanza spazio-temporale determinata dalla piattaforma telematica in cui avviene tutta la trattativa tra venditore ed acquirente e che pone quest'ultimo in una situazione di debolezza "in quanto è costretto ad affidarsi alle immagini che non consentono una verifica della qualità del prezzo; a ciò si aggiunge che la trattativa telematica consente di vendere (e di acquistare) sotto falso nome rendendo difficile anche l'identificazione del contraente e difficile il controllo sulla sua affidabilità" (p. 3).

Conclude la Cassazione: "In sintesi, la compravendita online richiede un particolare affidamento del contraente alla buona fede dell'altro, dato che le trattative si svolgono integralmente a distanza, senza che sia possibile verificare la identità e la qualità del prodotto" (p. 3).
Sennonché, tali principi trovano applicazione nella sola ipotesi in cui la trattativa commerciale sia sorta e si sia poi svolta integralmente in modalità telematica, ossia "a distanza"; al contrario, non può essere contestata l'aggravante della minorata difesa quando le trattative prendano solamente avvio su una piattaforma web - ad esempio, a seguito dell'esibizione di un bene - per poi svilupparsi e concludersi mediante contatti telefonici (o di messaggistica istantanea) e/o incontri in presenza e, quindi, prescindendo dal mezzo telematico.

In quest'ultima casistica - in cui rientra la vicenda qui in esame - lo svolgimento delle trattative (prevalentemente) in presenza non indica una situazione di vulnerabilità della vittima e, per converso, un vantaggio per il soggetto agente, escludendo la possibilità di contestazione dell'aggravante della minorata difesa.

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