Penale

Tutela del made in Italy con agenti sotto copertura

Il Ddl sul made in Italy promosso dal governo spinge sulla «valorizzazione e la promozione in Italia e all’estero» delle«produzioni d’eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali per la crescita dell’economia nazionale

di Alessandro Galimberti

Dalle operazioni sotto copertura ai corsi di specializzazione per i magistrati, dalla velocizzazione della distruzione delle merci sequestrate al rafforzamento delle sanzioni, fino all’arretramento della soglia di punibilità delle condotte delittuose e alla revoca o al diniego del permesso di soggiorno per chi è parte della filiera del falso.

Il disegno di legge sul made in Italy promosso dal governo («Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy»), spinge sulla «valorizzazione e la promozione in Italia e all’estero» delle «produzioni d’eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali per la crescita dell’economia nazionale in coerenza con le regole del mercato interno», e per raggiungere lo scopo interviene anche sul diritto penale sostanziale e sulla procedura.

Proprio sotto quest’ultimo aspetto, il reato previsto dall’articolo 517-quater del codice penale («Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari») entra nel catalogo di quelli in cui è consentito l’utilizzo di operazioni sotto copertura. La norma, entrata in vigore ormai 14 anni fa (legge 99/2009) viene infatti inserita nel catalogo dell’articolo 9 della legge 146/2006 che prevede una speciale causa di giustificazione per gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi individuati. In sostanza, gli agenti sotto copertura avranno licenza di comportarsi come associati criminali con il solo e unico fine, come ovvio, di individuare i responsabili e le prove degli illeciti su larga scala commessi contro il made in Italy.

Sempre nella logica di contrasto alla “filiera” del falso è da leggere la norma che dispone la revoca o il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per i reati di contraffazione, norma che però «tiene conto della collaborazione prestata all’autorità di polizia o all’autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, nella raccolta di elementi decisivi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione» di beni contraffatti.

Semplificazioni in arrivo anche nella verbalizzazione dei sequestri, dove l’elenco potrà essere sostituito dalla catalogazione per tipologia e la quantificazione essere «effettuata per massa, volume o peso». Alleggerimento poi sul versante di conservazione e perizia della merce sequestrata, che si esaurirà con il prelievo di uno o più campioni, cui segue «la distruzione della merce residua», nel caso in cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, o quando è difficile la custodia, ovvero risulta «particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica».

Quanto alla soglia di rilevanza penale della condotta, il momento iniziale del «porre in vendita» merce contraffatta dell’articolo 517-quater viene ampliato a quello precedente della semplice «detenzione per la vendita». Sul versante consumatore/acquirente finale, invece, il possesso di merce contraffatta vede innalzare la sanzione amministrativa minima da 100 a 300 euro, mentre resta inalterato il valore massimo (7.000), con la novità però che la destinazione degli incassi non sarà più lo Stato ma «l’ente locale competente».

Cambiano infine le regole di competenza e di formazione delle competenze per i magistrati chiamati a contrastare il fenomeno della pirateria del made in Italy.

Le indagini penali vengono attratte dall’ufficio del Pm della sede del distretto giudiziario (cioè della città sede della Corte d’appello), mentre, per la formazione specialistica, il ministro del made in Italy può segnalare entro il 31 agosto di ogni anno «specifiche aree tematiche, inerenti il contrasto, in sede civile e penale, alla contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori del diritto» ai fini dell’eventuale inserimento nelle linee programmatiche della Scuola superiore della magistratura.

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