Civile

Tutela dei marchi: "Altopiano di Asiago" può convivere con il formaggio dop

Giampaolo Piagnerelli

Nella registrazione dei marchi prevale quello depositato precedentemente se si limita a individuare il prodotto geograficamente e non possa creare confusione con beni simili anche se questi ultimi abbiano conseguito la Dop come il formaggio di "Asiago".

La vicenda - Alla base della pronuncia (sentenza della Cassazione n. 27194/19) un contenzioso che era nato tra un produttore di formaggio con la dicitura "Altopiano di Asiago" che - secondo i giudici di merito - poteva ingenerare confusione con il prodotto Asiago dop e che, quindi, doveva pagare una sanzione amministrativa pari a 2000 euro. In primo e secondo grado il produttore del formaggio simile al dop era stato condannato.

La decisione della Cassazione - I Supremi giudici, invece hanno analizzato con maggiore attenzione la vicenda.

Nella sentenza c'è una lista di prodotti per cui in passato c'è stata la tutela del marchio forte come nel caso di "Cambolzola" che poteva evocare la Dop italiana "Gorgonzola" oppure il celebre caso del "parmesan" che in definitiva poteva far ricordare in modo del tutto illecito il parmigiano reggiano.

Ora la Cassazione, se da una parte ricorda tutta una normativa a favore dei prodotti conosciuti dalla popolazione grazie al loro marchio, ha fatto delle osservazioni anche per i prodotti con marchio in preuso. E allora la differenza di funzioni sussistente tra marchi e indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta non esclude - alla stregua della normativa e della giurisprudenza europea - l'interesse comune, rappresentato dall'uso del nome geografico nell'ambito delle produzioni agricole e alimentari, quale vantaggio competitivo che l'indicazione dell'origine è in grado di garantire al prodotto.

Per questo motivo il titolare di un marchio registrato in buona fede in epoca precedente la denominazione di origine protetta ben può continuare, nonostante la successiva registrazione della richiamata denominazione protetta, a utilizzare l'uso del marchio ex articolo 14, comma 2 del Regolamento n. 510/2006 laddove non ricorrano ragioni di nullità o decadenza del marchio stesso.

Nel caso concreto pur evocando la dicitura Altopiano di Asiago la denominazione di origine protetta "Asiago", della quale recepisce l'unico elemento che la compone, l'utilizzo del marchio registrato in epoca precedente alla suddetta denominazione, recante la medesima indicazione di provenienza geografica, deve ritenersi pertanto consentito.

Conclusioni - In forza del Regolamento 510/2006 che tiene conto del preuso qualora considerata la natura stessa del marchio, il riferimento esclusivo alla reale provenienza geografica del prodotto e la mancanza di imitazioni, anche mediante contraffazione o camuffamento di un termine adoperato nella dop, il giudice di merito deve accertare che tale marchio sia stato registrato in buona fede.

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 23 ottobre 2019 n. 27194

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