Lavoro

Tutela del patrimonio aziendale – Licenziamento nell'ipotesi di sottrazione di dati

È legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che abbia sottratto documenti aziendali contenenti informazioni ‘sensibili' relative all'esercizio dell'attività d'impresa (‘know-how') per ‘eventualmente avvalersene in un'epoca successiva'

di Luca Barbieri e Aurora Mamprin *

È legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che abbia sottratto documenti aziendali contenenti informazioni ‘sensibili' relative all'esercizio dell'attività d'impresa (‘know-how') per ‘eventualmente avvalersene in un'epoca successiva' (Corte di Cassazione, ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2402).

Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ai fini della valutazione della gravità della condotta non ha rilievo alcuno:

- la natura del materiale sottratto, ossia la circostanza che il lavoratore non abbia potuto trarre un'effettiva utilità dalla documentazione dato il valore meramente ‘storico' della stessa. Infatti, ‘accertata la provenienza aziendale ed esclusa l'appartenenza del lavoratore del materiale sottratto non rileva ai fini della gravità della condotta la materiale utilizzabilità dei documenti stessi';

- che il materiale sottratto fosse di ‘normale consultazione' ovvero

- che ne era consentita l'asportazione al di fuori dei locali aziendali.

Ai fini dell'adozione del provvedimento estromissivo rileva, quindi, la sola provenienza aziendale della documentazione.

Con sentenza 24 ottobre 2017, n. 25147, la Corte si è pronunciata con riguardo ad un fatto analogo a quello testé illustrato. Nel caso di specie, il lavoratore è stato licenziato per aver trasferito su una pen-drive di sua proprietà un numero consistente di file informatici e dati (beni ‘immateriali') appartenenti all'impresa.Anche in tal caso è stata riconosciuta la legittimità del licenziamento del lavoratore.

La Corte ha rilevato che ai fini disciplinari:

- non è essenziale l'avvenuta divulgazione a soggetti terzi dei dati indebitamente appresi, essendo sufficiente la mera sottrazione degli stessi;

- ‘resta neutra ai fini della valutazione della condotta la circostanza che i dati sottratti siano o meno protetti da password'. La circostanza che al lavoratore sia consentito accedere alla documentazione non lo autorizza ad appropriarsene, ‘creando delle copie idonee a far uscire le informazioni al di fuori della sfera di controllo del datore di lavoro'.

Con riferimento alla categoria dei beni ‘immateriali' assume particolare rilievo un ulteriore arresto della Corte di Cassazione mediante il quale è stata riconosciuta la responsabilità penale del lavoratore per il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 cod. pen. per aver restituito al datore di lavoro il computer aziendale formattato, dopo aver copiato i dati ivi contenuti su un dispositivo personale (sentenza 10 aprile 2020, n. 11959).

Il reato di appropriazione indebita punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000,00 a 3.000,00 euro chiunque che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di una cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Ai fini dell'integrazione degli estremi del reato, il soggetto deve quindi indebitamente appropriarsi di una ‘cosa mobile' altrui.

Al proposito, si consideri che l'ordinamento non contempla una definizione positiva di ‘cosa mobile'; la sola precisazione è offerta dall'art. 624, c. 2 del cod. pen., ai sensi del quale ‘agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico'. La giurisprudenza e la dottrina hanno dunque tentato di delineare una definizione ‘bene mobile', individuando i seguenti elementi essenziali:- l'intrinseca materialità e fisicità dell'oggetto;- la definizione dello stesso nello spazio;- la possibilità di spostare la cosa da un luogo ad un altro, sottraendola al controllo del legittimo proprietario.

I dati informatici sono stati per lungo tempo ritenuti esclusi da tale categoria di res per la loro apparente ‘immaterialità'.

Con la citata sentenza 10 aprile 2020, n. 11959, la Suprema Corte ha cambiato orientamento: i dati devono essere considerati ‘cose mobili' ai sensi del codice penale, in considerazione della loro struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità.

Infatti, i file, pur non potendo essere materialmente recepiti dal punto di vista sensoriale:

a) possiedono una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che li compongono, esistendo una unità di misurazione della capacità degli stessi di contenere dati;

b) possono essere trasferiti da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come ‘viaggiare' attraverso la rete internet per distanze notevoli, ovvero possono essere ‘custoditi' in ambienti ‘virtuali' (corrispondenti a luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici);

c) possiedono un valore patrimoniale.

Tali caratteristiche confermano il presupposto logico della possibilità che il dato informatico formi oggetto di condotte d'appropriazione, elementi costitutivi della fattispecie che integra il reato di appropriazione indebita. Analogamente, dicasi nell'ipotesi di sottrazione del dato, integrante il reato di furto.

Tali delitti sono integrati a condizione che i file aziendali siano stati definitivamente cancellati e, quindi, definitivamente sottratti al datore di lavoro.

*di Luca Barbieri e Aurora Mamprin di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

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