Tutela della privacy e conservazione di articoli nell'archivio digitale di un quotidiano
Privacy - Tutela - Diritto all’oblio - Editoria - Articolo di giornale on line - Deindicizzazione - Conservazione nell’archivio digitale del quotidiano - Legittimità - Aggiornamento con sintetica nota informativa su richiesta dell’interessato
In tema di trattamento di dati personali e di diritto all’oblio, la tutela dei diritti dell'interessato successivamente prosciolto in sede giudiziaria, nel caso di conservazione nell'archivio storico digitale di un giornale di copie di articoli legittimamente pubblicati, a suo tempo, nell'esercizio del diritto di cronaca relativi all'inchiesta giudiziaria di pubblico interesse che lo aveva coinvolto, è adeguatamente assicurata dalla deindicizzazione, che lo renderà irreperibile attraverso i comuni motori di ricerca, e non può comportare la cancellazione o la manipolazione degli articoli, purché, a richiesta dell'interessato all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 31 gennaio 2023, n. 2893
Persona fisica e diritti della personalità - Archivio giornalistico on line - Diritto all'oblio - Lesione - Esclusione - Cautele
Rispetto a un archivio storico digitale on line di un quotidiano ove siano riportati, in quanto derivanti dall'attività giornalistica di cronaca giudiziaria legittimamente esercitata, dati personali relativi all'attività economica dell'azionista di riferimento di un importante gruppo industriale, posta la necessità di trovare un punto di equilibrio tra opposti interessi (della collettività a ricostruire vicende economiche di perdurante rilevanza storico-sociale e dell'interessato al controllo del dato che lo riguarda), il diritto all'oblio, da ricollegare alla tutela dell'identità personale, non si può considerare leso (sì che non deve darsi ingresso a intervento di cancellazione) qualora l'editore abbia provveduto: a) a escludere l'accessibilità all'articolo contenente i dati in questione con i motori generali di ricerca, così rendendo i contenuti disponibili solo tramite attivazione del motore di ricerca interno all'archivio ed estromettendo azioni di ricerca mosse da ragioni casuali quando non futili; b) a inserire nell'archivio, in calce all'articolo contenente i dati in questione, un aggiornamento sugli ulteriori sviluppi dei procedimenti giudiziari trattati, così preservandone il valore documentaristico conservativo e la totale sovrapponibilità all'archivio cartaceo.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 27 marzo 2020 n. 7559
Stampa - Diritto di cronaca - Diffusione sul web di un archivio storico delle notizie di cronaca giudiziaria - Diritto all'oblio degli interessati - Necessaria tutela - Conseguenze - Obbligo dell'editore di informare contestualmente il lettore dell'esito della vicenda giudiziaria - Necessità.
L'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte. Pertanto, quando vengano diffuse sul web notizie di cronaca giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, l'editore è tenuto garantire contestualmente agli utenti un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda, a nulla rilevando che essa possa essere reperita "aliunde". (Nella specie, la società editrice di un noto quotidiano aveva messo "on line" il proprio archivio storico, nel quale era contenuta altresì la notizia dell'arresto, avvenuto venti anni prima, di un amministratore locale, poi assolto).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 05 aprile 2012, n. 5525
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