Penale

Udienze da remoto, diritto di difesa garantito dall'assenso dell'imputato

La Corte costituzionale, sentenza n. 96 depositata oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso

di Francesco Machina Grifeo

"La garanzia del diritto di difesa richiede che le parti, e in particolare l'imputato, debbano essere informate con ragionevole anticipo della data, dell'ora e delle modalità di svolgimento dell'udienza, così da esprimere il loro eventuale consenso alla partecipazione alla medesima udienza da remoto".

"Tuttavia, una volta che tale comunicazione sia mancata e, quindi, le parti si siano presentate fisicamente all'udienza (tanto più, come nel caso di specie, per effetto di un precedente rinvio), non può in alcun modo ritenersi che esse potessero, in quella sede, essere interpellate in ordine alla loro volontà di acconsentire alla celebrazione della medesima udienza da remoto".

È uno dei passaggi della decisione della Consulta n. 96 depositata oggi, che ha dichiarato inammissibile il ricorso sollevato dal Tribunale ordinario di Spoleto, con ordinanza del 21 maggio 2020, in riferimento agli articoli 70 e 77 della Costituzione. La questione di costituzionalità era posta con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dl 30 aprile 2020, n. 28 (poi convertito, con modificazioni, nella legge 70/2020), nella parte in cui, introducendo l'ultimo periodo nel comma 12-bis dell'articolo 83 del Dl 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27del 24 aprile 2020, ha stabilito «in aperto contrasto» con quanto da quest'ultima previsto che, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 luglio 2020, «la modalità ordinaria di partecipazione all'udienza penale fosse quella "in presenza"».

"Del resto – osserva la Consulta -, se la previsione della trattazione delle udienze penali da remoto era rivolta a ridurre la diffusione del contagio, sarebbe stato contraddittorio consentire alle parti di manifestare il loro consenso in favore di tale modalità di partecipazione all'udienza quando le stesse erano già fisicamente comparse davanti al giudice". Cosa che, secondo quanto emerge dall'ordinanza introduttiva, sarebbe accaduto nel giudizio a quo, dove le parti sono state informate dal giudice della possibilità di prestare il loro consenso all'udienza da remoto solo quando si erano già presentate fisicamente all'udienza del 21 maggio 2020 e, pertanto, in un momento in cui il rimettente non poteva più dare applicazione alla disposizione di cui deduce l'illegittimità costituzionale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Francesco Machina Grifeo

Norme & Tributi Plus Diritto

Davide Gambetta

Norme & Tributi Plus Diritto

Norme&Tributi Plus Diritto|23 ottobre 2020

Norme & Tributi Plus Diritto