Un semestre anticipato durante gli studi universitari
Delle norme che compongono il decreto ministeriale in commento colpisce la novità della dettagliata disciplina della anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari (articolo 5), ispirata alla volontà del legislatore di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mondo del lavoro. In tal caso, però, appare alquanto gravoso prevedere modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, senza esenzione del praticante dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 247/2012 secondo cui completa il tirocinio, oltre alla prevista pratica svolta presso uno studio professionale, anche la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
In ogni caso condizione preliminare per lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari è la stipula, da effettuarsi entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, di una convenzione quadro tra il Cnf e la conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza (ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge professionale) anche se in attuazione della sopra detta convenzione quadro i Consigli dell'ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali facoltà, dipartimenti o scuole di giurisprudenza (questo ultimo soggetto da identificarsi non risultando una istituzione in tal senso). Anche la stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi con ciò potendosi intendere che è necessario anche la stipula della seconda convenzione per attuarsi concretamente tale ipotesi di anticipazione di tirocinio.
Non tutti gli studenti però possono essere ammessi ad anticipare il tirocinio prima della laurea perché il comma 3 dell'articolo in esame prevede dei presupposti di meritevolezza collegati all'essere in regola con il corso di studi e l'aver superato determinati esami quali quello di diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.
I commi 4 e 5 del sopra citato articolo prevedono rispettivamente la disciplina delle ipotesi in cui lo studente-praticante non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso (in tal caso egli può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, pena la cancellazione dal registro dei praticanti e la inefficacia del periodo di tirocinio compiuto) e l'inefficacia del periodo di tirocinio se il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
Lo svolgimento all'estero - Quanto alla possibilità di svolgere un semestre di tirocinio all'estero e precisamente in altro Paese dell'Unione europea, considerato che la legge 247/2012 non attribuisce alcun potere al Consiglio dell'ordine di incidere sulla scelta del praticante il quale ha un mero onere di informazione e documentazione, nel regolamento si prevede che solo al termine del periodo di tirocinio svolto all'estero il Consiglio dell'ordine potrà ritenere che le modalità di svolgimento del tirocinio e gli esiti del medesimo non ne consentano la convalida, sulla base della documentazione prodotta di cui al comma II. In tal caso il provvedimento motivato sarà impugnabile con ricorso al Cnf.
Da questo punto di vista sarebbe più opportuno prevedere dei sistemi anticipatori di controllo quanto meno per non lasciare il praticante nella incertezza sulla convalidabilità del tirocinio svolto presso un professionista la cui qualifica abbia equivalenza a quella di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Per questi motivi perciò si prevede che vanno indicati il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali e che il professionista deve aver prestato il proprio consenso in forma scritta.