UNA PROVA PER INDIVIDUARE I BENI «PERSONALISSIMI»
A norma dell’articolo 179 del Codice civile i beni pervenuti in successione a uno dei coniugi sono da considerare beni personalissimi, pacificamente non rientranti nella comunione legale; vi rientrano invece i frutti non consumati al momento dello scioglimento. È però importante che vi sia prova della provenienza; in tal senso dovrebbe esserci una traccia nella denuncia di successione e comunque nella movimentazione bancaria; la confusione della somma liquida in un conto corrente cointestato con la moglie rende assai difficile la prova, vigendo la presunzione di appartenenza alla comunione. Si può suggerire al lettore di acquistare con i proventi dell’eredità dei beni diversi (anche finanziari), specificando, ai sensi della lettera f della norma citata, la provenienza; una soluzione - impegnativa, però, sotto vari aspetti - potrebbe essere quella di lasciare un testamento in cui disporre dei beni di provenienza ereditaria. La misura minima consisterebbe comunque nell'aprire un conto corrente a nome del solo lettore per il denaro liquido ereditato, anche se i frutti andrebbero poi tenuti separati.Ad ogni modo, in caso di decesso del lettore, le somme da lui ereditate andrebbero "automaticamente" per un terzo alla moglie e per due terzi ai figli.