Famiglia

Separazione o divorzio, per gli over 18 con handicap stesse regole dei minori

Identità di trattamento per il mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale e le visite

di Patrizia Maciocchi

In caso di separazione o divorzio, per i figli maggiorenni con un grave handicap, riconosciuto dalla legge 104, valgono le stesse regole previste per i figli minori riguardo a mantenimento, assegnazione della casa coniugale e visite. Ma non può essere estesa agli over 18 con disabilità, la disciplina sull’affidamento che vale per i minorenni. La Cassazione (sentenza 2670) rafforza la tutela dei figli maggiorenni con handicap grave. E respinge il ricorso di un padre che voleva ridurre l’assegno in favore del figlio minore, limitando anche le visite che la ex moglie gli chiedeva invece di incentivare, per dargli un aiuto con il ragazzo affetto dalla sindrome di down. La Suprema corte, afferma il dovere di mantenere i figli maggiorenni con handicap grave, estendendo le norme previste per il mantenimento dei minori (articolo 337 del Codice civile). Spetterà poi al giudice valutare il grado di autonomia e la necessità o meno di un intervento assistenziale permanente.

Il figlio che ha compiuto i 18 anni ha diritto a vivere nella casa familiare, e il genitore non convivente non può, per effetto della separazione o del divorzio, sentirsi esonerato dai compiti quotidiani di assistenza e di accudimento scaricandone il peso, per un tempo indefinito sul genitore convivente. Il giudice può intervenire in caso di mancato rispetto di questo dovere. Va però escluso che nell’estensione possano rientrare anche le norme sull’affidamento condiviso o esclusivo. Diversamente si dovrebbe concludere - precisano i giudici - che il figlio portatore di handicap , magari solo fisico, anche se ma maggiorenne, si possa considerare in automatico privo della capacità di agire. L’intento del legislatore è di creare una figura ulteriore protettiva dei figli maggiorenni con handicap.

E questo con la volontà di protrarre, anche dopo i 18 anni, per un tempo indeterminato, il dovere dei genitori di curare e accudire il figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno equiparabile a quello del genitore di un minore.

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