Famiglia

Unioni civili, sulle successioni equiparazione parziale

L’effettività della equiparazione può avvenire solo con riferimento alle norme del Codice civile espressamente richiamate dalla legge n. 76

a cura di Adriano Pischetola

La molteplicità e la variabilità dei modelli familiari cui la realtà sociale ci ha posto dinanzi nella vita quotidiana integrano una tematica che, anche sul piano giuridico della successione tra i soggetti interessati ad alcuni dei quei modelli in particolare, risulta affrontata dal legislatore con la legge 20 maggio 2016 n.76 (cosiddetta legge Cirinnà), segnatamente per quanto l’unione civile e la convivenza .

In particolare per l’unione civile (che è quella costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, con conseguente registrazione negli atti dell’archivio dello stato civile), il richiamo per applicazione indiretta delle norme dettate nella citata materia con riferimento alla successione del coniuge avviene attraverso un combinato disposto complesso, per così dire. Ciò in quanto da un lato la legge n.76 nell’unico articolo di cui si compone al comma 20 recita «Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». Ma poi nel prosieguo si precisa che «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge». In poche parole non vi è una equiparazione integrale, ai fini che qui interessano, tra il «coniuge» e l’«unito civile»: sicché non è legittimo invocare in relazione alla successione che riguarda il secondo senza vaglio alcuno tutta la normativa successoria prevista dal Codice civile per il primo; mentre è legittimo che tale applicazione (e quindi l’effettività della detta equiparazione) avvenga solo con riferimento alle norme del Codice civile espressamente richiamate dalla legge n.76. E tali nome sono quelle in materia di:

a) indegnità (regolata dagli articoli 463 e seguenti del Codice civile);

b) legittimari (articoli 536 e seguenti del Codice civile), ove segnatamente risultano applicabili all’unito civile le medesime norme dettate in materia di “riserva” spettante al coniuge (articolo 540 del Cc), di concorso del medesimo con figli (articolo 542), con ascendenti (articolo 544), non potendo al contrario trovare applicazione la norma (articolo 548) che statuisce la riserva anche a favore del coniuge “separato” cui non sia stata addebitatala separazione con sentenza passata in giudicato, per la semplice ragione per cui in relazione all’unione civile non è concepibile una fase di “separazione” tra gli uniti civili simile a quella che riguardi i coniugi astretti dal vincolo matrimoniale;

c) successioni legittime (articoli 565 e seguenti del Codice civile); anche qui con esclusione della norma di cui all’articolo 585, che regola la successione del coniuge “separato” per quanto detto prima;

d) collazione (articoli 737 e seguenti del Codice civile), con obbligo pertanto dell’unito civile sopravvissuto che concorra alla successione dell’unito civile al primo premorto di conferire ai coeredi tutto ciò che abbia ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non lo abbia da ciò dispensato;

e) patto di famiglia (articoli 768 bis e seguenti del Codice civile), con obbligo pertanto che al patto stipulato dal disponente con il discendente beneficiario dell’azienda o delle quote di partecipazione societaria intervenga anche l’unito civile (articolo 768 quater), cui andrà liquidata una somma (o attribuiti beni in natura di pari valore) corrispondente al valore della quota “di riserva” di sua spettanza (di cui agli articoli 536 e seguenti del Codice civile), salvo sua rinunzia; e con obbligo di imputazione di quanto ricevuto alla propria quota di “legittima”.

Sotto altra prospettiva, più strettamente legata all’applicabilità delle norme tributarie in caso di successione, va qui segnalato che, stante quanto statuito dal comma 20 circa le «disposizioni che si riferiscono al matrimonio e alle disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti» – disposizioni che, se contenute in «leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti… si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» – e stante la precisazione per cui tale applicazione non ha luogo con riferimento alle norme del Codice civile non richiamate espressamente nella legge 76/2016, in caso di successione a favore dell’unito civile si deve argomentare per la legittima applicazione, tra le altre, delle norme contenute nel Tusd 347/1990 e nei commi 47 e seguenti dell’articolo 2 del Dl 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, e così a titolo solo esemplificativo quelle relative a:

a) franchigia da imposta fino ad un milione di euro ed aliquota dell’imposta nella misura del 4%;

b) esenzione da imposta di successione per i trasferimenti di aziende o rami di aziende nonché di quote di partecipazione societaria;

c) obbligo alla presentazione della denuncia di successione (al riguardo le istruzioni diramate dall’agenza delle Entrate ritengono «opportuno» allegare copia dell’atto «costitutivo» della unione civile; richiedono di indicare lo status di «parte dell’unione civile» o l’eventuale circostanza dello scioglimento della stessa; l’eventuale rinuncia al diritto di abitazione sulla casa abita a residenza familiare da parte dell’unito civile sopravvissuto ecc.);

d) esonero da detto ultimo obbligo se l’attivo ereditario, devoluto a favore della parte dell’unione civile, ha un valore non superiore a 100mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

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