USUFRUTTO «CONGIUNTIVO»: TRASFERIMENTO AUTOMATICO
Quanto descritto dal lettore integra la fattispecie giuridica dell’usufrutto congiuntivo, la cui caratteristica consiste nell’accrescimento della quota dell’usufruttuario premorto a favore dei co-usufruttuari superstiti, anziché nel consolidamento pro quota con la nuda proprietà.La risposta al quesito va cercata nel contenuto dell’atto di costituzione del diritto reale, ovvero dell’atto con cui è ”nato” il diritto di usufrutto a favore dei coniugi: in presenza di espressa previsione dell’accrescimento della quota a favore del coniuge superstite, ciò opererà in automatico, al decesso di uno dei due titolari, a favore del superstite e sarà sufficiente la sola voltura catastale, cui andrà allegato il certificato di morte.La giurisprudenza maggioritaria propende comunque per l’esistenza del diritto di accrescimento – e la conseguente automaticità del trasferimento di quota – anche in assenza di una espressa previsione, nei casi in cui sia comunque implicitamente deducibile dal tenore dell’atto o dall’interpretazione della volontà dell’originario contraente.