Rassegne di Giurisprudenza

Utilizzo o somministrazione di sostanze dopanti

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Sport - Assunzione di sostanze dopanti - Natura - Reato istantaneo - Momento consumativo - Individuazione della competenza territoriale.
Il reato di assunzione di sostanze dopanti, che ha natura istantanea con effetti permanenti, si perfeziona nel momento dell'assunzione della sostanza vietata, essendo irrilevante l'eventuale perdurante pericolo dell'alterazione delle prestazioni agonistiche; ne consegue che la competenza territoriale va individuata in relazione al luogo in cui la sostanza viene somministrata, assunta o favorita nell'assunzione e non in relazione al luogo in cui il reato sia stato accertato, essendovi, di regola, uno iato temporale tra assunzione ed accertamento (come nel caso in esame, in cui il reato è stato accertato a seguito di controlli effettuati al termine di una competizione sportiva).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 25 giugno 2021 n. 24884

Sport - Tutela sanitaria delle attività sportive - 'Doping' - Delitto di detenzione di sostanze cosiddette 'anabolizzanti' - Applicabilità anche alle attività sportive amatoriali - Sussistenza.
Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il "doping" (fattispecie ora inserita nell'art. 586-bis cod. pen.), non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 29 maggio 2020 n. 16437

Sport - Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Dolo specifico - Sussistenza.
Il reato di somministrazione di pratiche dopanti è punito a titolo di dolo specifico in quanto oltre alla consapevolezza di procurare ad altri o somministrare, assumere o favorire l'uso di farmaci ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche, l'agente deve avere l'intenzione di alterare la prestazione agonistica dell'atleta ovvero di modificare l'esito dei controlli su tali pratiche.
•Corte di cassazione, sezioneIII penale, sentenza 9 luglio 2018 n. 30889

Igiene e sanità - Medicinali - Sport - Somministrazione di sostanze dopanti.
Il reato di cui alla Legge n. 376 del 2000, articolo 9, comma 7, è volto a salvaguardare la salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive, anche se non sono mancate affermazioni ancora più estese secondo le quali non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico, il che induce a ricomprendere nell'alveo della condotta penalmente rilevante anche quella di chi pone in pericolo la salute di chi pratica lo sport a qualsiasi livello, anche amatoriale e indipendentemente da una manifestazione avente carattere agonistico.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 3 settembre 2014 n. 36700