Penale

Va motivato il sequestro del corpo di reato

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di Giovanni Negri

Motivazione rafforzata per il sequestro del corpo di reato. Le Sezioni unite penali della Cassazione hanno reso noto, per ora solo con informazione provvisoria, che, per le cose che costituiscono corpo del reato, il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto da una illustrazione puntuale dell’obiettivo da raggiungere, in concreto, per l’accertamento dei fatti.

A sollecitare il rinvio alle Sezioni unite era stata la Terza sezione penale con ordinanza n. 3677 con la quale si metteva in evidenza la volontà di scostarsi dal principio di diritto che già in passato le Sezioni unite avevano affermato: nel 2004, infatti, con la sentenza n. 5876 si affermava la necessità di un’adeguata verifica delle finalità probatorie anche davanti al corpo del reato. Un altro orientamento, invece, sosteneva l’automatica assoggettabilità al sequestro del corpo del reato perchè l’esigenza probatoria sarebbe, in questo caso, assolutamente ovvia.

La tesi, poi fatta propria dalle Sezioni unite, metteva in evidenza che, anche per il sequestro probatorio del corpo del reato, come nel caso degli immobili oggetto di possibili reati edilizi, il provvedimento deve contenere espressa motivazione sulla rilevanza che la cosa assume per la ricostruzione dei fatti e l’indicazione delle ragioni che rendono necessario il sequestro.

Se così non fosse, si sottolineava, si verrebbe a realizzare una sottrazione della cosa, priva della giustificazione dell’interesse pubblica che sola, può fare venire meno la tutela della proprietà privata assicurata dalla Costituzione.

Tra l’altro, già le Sezioni unite avevano sottolineato come, in presenza di carenza di indicazioni da parte del pubblico ministero, il giudice del riesame non può intervenire per integrare la motivazione e indicare gli obiettivi del sequestro, visto che quest’ultimo è atto del Pm ed è a lui che spetta indicare l’importanza probatoria.

Una conclusione che si riflette poi sull’atteggiamento della Cassazione che, quando l’assenza di motivazione è radicale deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio; dovrà invece procedere a un annullamento con rinvio quando il provvedimento ha accertato l’esistenza delle esigenze probatorie ma ha trascurato di indicarle, specificando il rapporto tra la cosa oggetto della misura e i fatti da provare.

Corte di cassazione – Sezione unite penali – Informazione provvisoria n. 9

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