Valida l'indicazione della Cassazione del giudice dell'opposizione pure se incompetente funzionalmente
Non può infatti essere sollevato il conflitto dal giudice dell'esecuzione che riceve gli atti dalla Corte di legittimità
In caso di riqualificazione del ricorso per Cassazione in opposizione non è configurabile un conflitto di competenza tra la Corte di legittimità e il giudice a cui trasmette gli atti. Quest'ultimo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non poteva ritrasmettere gli atti alla Corte o sollevare il conflitto di attribuzione. L'indicazione della Suprema Corte conferisce di fatto la competenza funzionale a decidere. E la decisione del giudice designato non è affetta da nullità.
Così la Cassazione respinge la lamentela del ricorrente contro la circostanza che l'opposizione alla confisca sia stata di fatto decisa due volte dallo stesso giudice a cui per altrettante volte il massimo consesso aveva trasmesso gli atti. La sentenza n. 45983/2021 pronuncia un principio di diritto affermando che non è nulla l'ordinanza emessa da un giudice funzionalmente incompetente nel caso in cui questo sia stato investito - della competenza a conoscere l'impugnazione proposta - da parte della Corte di cassazione, a seguito della riconversione del ricorso in opposizione ex articolo 667, comma 4 del Cpp: la trasmissione degli atti dal giudice di legittimità a quello dell'opposizione non consente a quest'ultimo di sollevare conflitto di competenza . Perché solleverebbe un conflitto con il giudice chiamato a decidere sulla competenza giurisdizionale, cioè la Cassazione.
Così la Suprema corte conclude il ping pong che si era verificato tra essa e il Gip che aveva stabilito una confisca obbligatoria. La Cassazione per ben due volte aveva convertito il ricorso dell'imputato in opposizione alla misura esecutiva su monete di età romana. Nella vicenda, infatti, l'opposizione alla disposta confisca del bene archeologico era stata una prima volta presentatata illegittimamente come ricorso per cassazione, e non davanti al Gip che l'aveva applicata e che, investito del giudizio sull'opposizione, la riconfermava. Poi l'ordinanza di rigetto veniva nuovamente impugnata davanti alla Suprema corte che per la seconda volta trasmetteva gli atti al medesimo giudice, a seguito sempre di riqualificazione del ricorso in opposizione.
Praticamente per due volte gli Ermellini si sono dichiarati funzionalmente incompetenti indicando il medesimo Foro commissorio. Scelta quest'ultima irretrattabile e non contrastabile da parte al Gip affermando la competenza della Corte di legittimità.